l’OM 92 è illeggittima.
In questi giorni
italiana discute l’applicazione dell’OM 92 che tra le altre cose prevede gli scrutini a luglio ed agosto, quando l’attività didattica è ferma. L’avvocato dei COBAS-Scuola, Francesco Orecchioni fa notare che, stando alla normativa vigente, contenuta nel Testo Unico della scuola, l’art. 74, 2° comma del D. Lgs n. 297/1994 il quale dispone che “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini ed esami, si svolgono nel periodo compreso tra il primo settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”. Da ciò si evince che le scuole, che scrutineranno nei mesi su citati, rischiano di essere sommersi dai ricorsi degli allievi respinti, i quali vincerebbero senza alcuna difficoltà.
Ecco il parere legale:
Spiace constatare che le organizzazioni sindacali, in altri momenti molto attente a contestare la legittimita’ dei provvedimenti governativi, si siano lasciate sfuggire una evidente violazione di legge che emerge dalla lettura dell’art.8 dell’ordinanza in esame, nella parte in cui prevede che le operazioni di integrazione dello scrutinio finale salvo casi eccezionali da documentare debitamente- debbano concludersi entro il 31 agosto ( fine dell’anno scolastico).
L’art.74, 2 comma del D. Lgs n.297/1994 (Testo Unico della scuola), dispone infatti che LE ATTIVITA’ DIDATTICHE, COMPRENSIVE ANCHE DEGLI SCRUTINI ED ESAMI, SI SVOLGONO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO SETTEMBRE E IL 30 GIUGNO, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturita’
L’ordinanza in esame è dunque illegittima per violazione di legge in quanto prevede lo svolgimento di attivita’ in un periodo in cui tali attivita’ non possono essere svolte per espressa disposizione legislativa. Fino ad una modifica della legge, pertanto, dette attività potranno essere svolte o entro il 30 giugno oppure a settembre, sotto pena di una valanga di ricorsi di alunni bocciati a causa dello svolgimento delle attivita’ (corsi, verifiche, scrutini) in periodi in cui tali attivita’ sono precluse.
Essendo i docenti degli istituti superiori impegnati anche come commissari d’esame tra giugno e luglio ed essendo dunque evidente che in tale periodo le attivita’ previste dall’ordinanza non si possono tenere, lo slittamento delle verifiche a settembre risulta inevitabile.
Avvocato Francesco Orecchioni
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