scuola

Il badge per i docenti è illegale!!

Riteniamo pubblicare quanto segue, dopo alcune segnalazioni ricevute dai colleghi di un Liceo Scientifico della provincia di Milano che ci hanno segnalato che il Dirigente Scolastico, forse inebriato dal potere conferitogli dal DL 150/09, è tornato alla carica con l’obbligo del cartellino elettronico nei confronti degli insegnanti. Invitiamo tutti i colleghi che si dovessero trovare in tale situazione di disagio, a promuovere azione di autotutela per il tramite delle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio.

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IL DOCENTE NON E’ TENUTO ALL’USO DEL BADGE
La giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa più volte hanno ribadito il principio secondo il quale per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa, legale o contrattuale.
In assenza di una norma che preveda come possibile, meno ancora come obbligatorio, l’uso del badge da parte dei docenti, ogni imposizione unilaterale del dirigente scolastico è, per gli effetti, arbitraria, e infatti, nel merito, si è pronunciata anche la sezione lavoro del Tribunale di Torino (sentenza del 20 giugno 2006), che ha ritenuto illegittima l’imposizione della timbratura del cartellino e, conseguentemente, ha escluso l’applicabilità di alcuna sanzione disciplinare verso i professori che non osservano il relativo ordine di servizio.
Sulla questione si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, che con Sentenza n. 11025 del 2006, ha dato ragione a un Docente di un istituto tecnico commerciale per geometri che si oppose all’indicazione del preside di marcare, sia in entrata sia in uscita, l’orario di servizio utilizzando il cartellino magnetico. La Corte ha avuto modo di far rilevare come la normativa pattizia (sia quella vigente, CCNL 2006-2009, sia quella precedente) non prevede l’uso del cartellino magnetico per gli insegnanti, che pertanto assume le vesti di un sistema adottato abusivamente da parte della pubblica amministrazione.
Il CCNL Scuola vigente, infatti, impone al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) di rispettare le formalità indicate per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è riferito ai docenti. Per i docenti il sistema di rilevazione e di controllo della presenza in servizio “è attestato unicamente dalla firma sul registro di classe (Corte di Cassazione, Sez. V del 20.11.1996)”, costituendo peraltro “dotazione obbligatoria di ciascuna classe facente fede erga omnes quale attestazione di verità dell’attività svolta in classe dall’insegnante (Corte di Cassazione, Sez. V del 13.11.1996)”.
Vanno altresì menzionate sull’argomento la circolare n. 4797/92 della Funzione Pubblica, tuttora valida, che esclude esplicitamente il comparto scuola dai controlli di tipo automatizzato del servizio lavorativo, e il decreto (protocollo n. 1707/04) del ministero dell’istruzione che, pronunciandosi su un ricorso gerarchico, esenta da sanzioni il docente che omette l’osservanza della timbratura del cartellino magnetico disposto dal dirigente scolastico. Nell’adozione del decreto il ministero aveva raccolto parere, di ugual senso, del CNPI, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (n. 13414/04).
La Funzione Pubblica, con circolare n. 4797/1992, ha espressamente escluso il comparto scuola dai controlli di tipo automatizzato. Il buon diritto ritiene dunque, che per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legale odi tipo contrattuale; in tal senso, sotto il profilo strettamente amministrativo la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio. Nel vigente contratto collettivo di lavoro del comparto scuola del 29/11/2007 solo per il personale ATA è previsto espressamente l’obbligo di “adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze” (art.92, comma 3, lettera g), il che autorizza l’amministrazione ad introdurre sistemi di verifica del tempo lavorato mediante l’uso di apparecchiature elettroniche come il cartellino magnetico. Una simile disposizione non è prevista anche per il personale docente. Il sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto per il personale docente è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio. Il docente ha l’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio della lezione (art. 29 comma 5 del CCNL/2007). Per i docenti di scuola statale, quindi, l’obbligo di timbrare il cartellino non esiste. La possibilità di adottare il badge come strumento di rilevazione della durata dell’effettiva prestazione lavorativa del personale docente dovrebbe trovare riscontro in una specifica norma contrattuale che al momento non esiste.
Da quanto sopra esposto, non v’è chi non colga che una semplice circolare (o addirittura una mera delibera del Collegio dei docenti) del dirigente scolastico non può assurgere a fonte legislativa, alla luce dei più generali principi di individuazione delle fonti del diritto, proclamate negli art. 70 e seguenti della Carta Costituzionale. In difetto, in disparte i profili di responsabilità contabile, il dirigente incorrerebbe nella violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 92 del CCNL 2006/09, in tema di violazione degli obblighi contrattuali e degli obblighi di contrattazione con i soggetti sindacali; di violazione e falsa applicazione dell’art. 396 del d.lgs. del T.U. 297/94, in tema di prescrizioni riguardanti i compiti del dirigente scolastico, nell’ambito delle funzioni di coordinamento e promozione delle attività dell’istituzione scolastica; di violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della L.150/2009, in materia di responsabilità dirigenziale e, per ultimo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Carta Costituzionale, in tema di principi relativi al buon andamento ed all’imparzialità dell’azione amministrativa.

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