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Chi è l’Insegnante Tecnico Pratico? Ecco l’inquadramento giuridico

1. “Gli insegnanti tecnico – pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del Consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati” (art. 5 comma 1bis T.U.).
2. “….l’azione dei due docenti compresenti – quello di materie teoriche e quello di materie pratiche – deve impostarsi ed esprimersi sinergicamente, sì da concretizzarsi in effettiva codocenza attraverso l’individuazione congiunta degli obiettivi, una armonica e coerente definizione dei reciproci ambiti di attività, una scelta congiunta dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di valutazione ed opportuni raccordi tra i due momenti valutativi……..” (CM 28/2000)
3. Dall’istituzione della specifica figura dell’ITP (DLgs 1277/48, in GU 6/11/1948 n. 259) fino alla più recente CM 28/2000, all’insegnante tecnico pratico “si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera degli insegnanti”.
4. Come ribadito dalla sentenza del TAR Piemonte n. 651 del 19/12/1978, anche l’orario di servizio è lo stesso.
5. Le compresenze dell’istruzione tecnica e professionale sono previste dagli ordinamenti del 1993/94. In particolare gli articoli 4 e 5 del DM del 15 febbraio 1993 si definiscono gli orari dei docenti teorici e degli insegnanti tecnico pratici.