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Importante Sentenza – Anche con 9 ore non si perde la titolarità

Riportiamo un un articolo di ItaliaOggi a firma Carlo Forte (Numero 265 pag. 48 del 8/11/2011) che riporta una sentenza del Tribunale di Lecce che in sintesi sancisce che la cattedra esterna è salva anche con meno di 9 ore.
Visti i tagli agli organici e visti i tantissimi soprannumerari pensiamo che questa sentenza possa esservi utile.

Il tribunale: la titolarità non salta, si applica una norma speciale Cattedra esterna salva anche con meno di 9 ore

La cattedra orario esterna va costituita anche se lo spezzone di titolarità è inferiore a 9 ore. Purché tale spezzone non risulti di entità inferiore d un terzo (almeno 6 ore) e ciò serva ad evitare che il docente titolare vada in soprannumero. Così ha deciso il Tribunale di Lecce in sede di reclamo, con un decreto depositato il
7 ottobre scorso (n.66).
Il caso riguardava un docente, già titolare di cattedra orario esterna, che era stato dichiarato soprannumerario, perché lo spezzone di titolarità era passato
dalle 10 ore dell’anno prima alle 8 ore di quest’anno. E quindi, l’ufficio scolastico aveva ritenuto di distribuire un po’ per parte gli spezzoni di cui si componeva la sua cattedra, disponendo il trasferimento d’ufficio dell’interessato. L’insegnante, però , non si era dato per vinto e aveva presentato ricorso al giudice del lavoro con procedura d’urgenza (art. 700 del codice di procedura civile). In quella sede, però, non era riuscito ad ottenere alcuna pronuncia nel merito, perché il giudice monocratico aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione. Di qui il reclamo al collegio, che accoglieva il ricorso e condannava l’amministrazione a reintegrare l ricorrente nella propria cattedra. Per motivare la pronuncia, i giudici di merito hanno fatto presente che, quando lo spezzone di titolarità subisce una riduzione di ore tale da farlo diventare inferiore al 50% della cattedra (nel caso delle secondarie: inferiore a 9 ore) si applica una norma speciale volta a salvaguardare la titolarità del docente interessato. La disposizione a cui hanno fatto riferimento i giudici è l’art. 6 del decreto ministeriale 35/2010, il quale prevede che in presenza di docente titolare in una delle sedi della cattedra orario, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore . Fermo restando che deve essere possibile costituire la cattedra assemblando ulteriori spezzoni, come nel caso del ricorrente. Il collegio, inoltre, ha dichiarato la propria giurisdizione affermando che quando, come in questo caso, si tratta di decidere sui diritti soggettivi dei lavoratori, lesi da atti di micro-organizzazione, il giudice ordinario può legittimamente risolvere
la controversia anche disapplicando il provvedimento dell’amministrazione. Di qui l’accertamento del diritto del docente a rientrare in possesso della cattedra e la condanna dell’amministrazione a reintegralo e al pagamento delle spese.