precari

Bocciato il ricorso dei prof. catanesi. Di Barbara Bernardi Sisa-Scuola

Ricordate il gruppo di docenti siciliani che, qualche tempo fa, avevano annunciato ricorsi contro il Decreto attuativo n. 31/12 del Dm 249/10, ovvero quello che stabiliva i posti assegnati a livello nazionale per il TFA della scuola secondaria di I e II grado?
Questa ventina di docenti, tutti abilitati ed inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, in attesa da anni di poter entrare di ruolo, difesi dall’ Avv.to Fabio Rossi hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, in data 2/5/12, contro il MIUR, per chiedere l’annullamento:

– del decreto n. 31 in data 14 marzo 2012 con il quale il MIUR ha disposto “Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l’a.a. 2011/2012 e delle allegate Tabelle A e B che ne costituiscono parte integrante;

  • del decreto n. 74 del 23 aprile 2012 con cui il MIUR ha fissato le prove di accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo;
  • e di tutti gli atti connessi e consequenziali .ed in particolare del provvedimento di data e contenuto non noti con il quale la Direzione Generale per il personale scolastico presso il MIUR ha effettuato la “rilevazione sul fabbisogno di personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado per ciascuna classe di abilitazione” secondo quanto risulta delle premesse del citato D.M. n. 31 del 14 marzo 2012 .

I ricorrenti tutti docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Sicilia impugnano i provvedimenti di cui sopra e lamentano che dopo numerosi anni di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ancora essi non hanno potuto conseguire l’agognata stabilizzazione a causa dei tagli di personale operati alla pubblica istruzione ed ancora programmati per i prossimi anni.

Le motivazioni del ricorso proposto sono le seguenti:

I ricorrenti fanno presente che i docenti precari in Italia sono oltre 200.000 e che il legislatore per arginare il fenomeno è intervenuto con la legge finanziaria n. 296 del 2006 e con la successiva n. 244 del 2007, mentre col decreto 31 del 2012 è intervenuto ad attivare i nuovi corsi abilitanti di cui ai TFA per ben 20.067 posti in tutta Italia che si andranno, quindi, ad aggiungere ai primi e tutto ciò, malgrado le riferite norme legislative richiedessero prima dell’attivazione dei corsi l’accertamento dell’effettivo fabbisogno del personale docente nelle scuole statali.

I ricorrenti osservano che numerosi altri docenti già abilitati pur non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento sono rinvenibili nelle graduatorie di istituto.

Concludono con osservazioni sull’interesse a ricorrere e chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati nell’imminenza delle prove di accesso ai TFA fissate a seconda della classe di concorso tra il 6 luglio ed il 31 luglio 2012; chiedono l’accoglimento del ricorso.

IL Miur si è costituito in giudizio.

I precari sostanzialmente giustificano le richieste dicendo:

  • gli interessati tutti docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Sicilia osservano che il DM gravato consentirebbe l’accesso all’insegnamento ad una vastissima platea di nuovi abilitati, con cui, conseguentemente essi si troverebbero a concorrere nell’accesso ai già esigui posti di insegnamento.
  • Riflettono che verosimilmente, per rendere spendibile un titolo onerosamente conseguito (le tasse universitarie previste per i TFA sarebbero pari all’incirca a Euro 3.000) ai nuovi abilitati verrà destinato un canale riservato di reclutamento nelle scuole pubbliche, concorrente con quello delle graduatorie in essere.
  • Lamentano che l’assoluta dimenticanza dell’attuale personale precario in sede di determinazione del fabbisogno, prelude ad un annullamento per via legislativa delle attuali graduatorie, con conseguente abbandono al proprio destino di migliaia di docenti precari – tra cui gli odierni ricorrenti – che fin qui hanno diligentemente svolto incarichi di insegnamento loro assegnati.
  • L’interesse è di natura strumentale ed ha per oggetto la circostanza che non si creino le condizioni per un loro più difficile accesso al posto di lavoro.

Il Tar ha stabilito che il ricorso è inammissibile per le seguenti motivazioni:

– il decreto attuativo del Regolamento per la formazione iniziale dei docenti di cui al d.P.R. n. 249 del 10 settembre 2010 e che consente di attivare il Tirocinio Formativo Attivo per quanti non possono più iscriversi alle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) non pare proprio concretare la lesione di una posizione differenziata e qualificata in capo ai ricorrenti, siccome necessaria ad azionare un ricorso giurisdizionale.

  • non è data rilevare alcuna lesione specifica della posizione dei ricorrenti, i quali se sono collocati nelle graduatorie ad esaurimento di prima, di seconda o di terza fascia (ma in ricorso non lo specificano) presumibilmente sono in essa graduati in base ad un punteggio dovuto al possesso di titoli di studio e di servizio che coloro i quali aspirano ad accedere al TFA non hanno o non hanno in misura tale da poter insidiare tali posizionamenti, proprio perché sono sprovvisti dell’abilitazione che consente loro l’inserimento nella graduatoria.
  • Altro profilo di inammissibilità è pure da rilevarsi in ordine alla circostanza che poiché la procedura di iscrizione al TFA è subordinata al superamento di un test di accesso e di prove scritte e orali, del tutto aleatorio appare il paventato danno in ordine alla immissione nelle graduatorie ad esaurimento di ulteriori 20.000 docenti, come si ripete destinati ad essere collocati nella posizione iniziale prevista per l’assenza di servizio effettuato.
  • Non può neppure essere condivisa l’argomentazione secondo cui ai nuovi abilitati potrebbe essere destinato un canale riservato di reclutamento, né che le graduatorie ad esaurimento siano eliminate essendo entrambe affidate ad eventi del tutto futuri ed incerti, che non consentono di ritenere quindi la lesione della posizione dei ricorrenti concreta ed attuale.

Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Concludendo l’analisi della sentenza, non possiamo dire che non l’avevamo detto, che secondo alcuni di noi i presupposti non c’erano, anzi avevamo già avanzato ancor prima che lo dicesse ufficialmente il TAR alcune delle osservazioni, confermate dai giudici.

I colleghi non hanno chiaramente esaurito le cartucce a loro disposizione poiché il prossimo passo che possono fare e ricorre in II grado e far passare la palla al Consiglio di Stato.

Di positivo c’è che il TAR se vuole e se il Ministero si difende (cosa che non sempre accade) provvede ad emanare le sentenze a breve, dando però sempre ragione all’ Amministrazione.

Come finirà, sicuramente non è facile fare ipotesi, ma non è certo finita.

Barbara Bernardi Resp. Naz. Precari SISA Scuola