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ITS – Ecco le linee guida

ALLEGATO A)
Linee guida: indice
1. Glossario
2. I Poli tecnico-professionali
a) I poli in una logica di rete
b) Significato e funzionalità del polo
3. Indirizzi per la realizzazione di un’offerta coordinata a livello territoriale
4. Indirizzi per l’Istruzione tecnica superiore (I.T.S.)
a) Identità degli I.T.S.
b) Semplificazione degli organi e governance interna delle Fondazioni I.T.S.
c) Indirizzi per la programmazione multiregionale
d) Standard di riferimento
e) Indicatori per il monitoraggio e la valutazione
5. Risorse
a) Criteri e requisiti minimi di accesso iniziale al Fondo
b) Indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell’autorizzazione al rilascio del titolo e di accesso del finanziamento del Fondo
6. Province autonome di Trento e Bolzano
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Le linee guida hanno per oggetto indirizzi, standard e strumenti per coordinare, semplificare e promuovere l’istruzione tecnico-professionale, anche a livello terziario, con particolare riferimento agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Ai fini della loro interpretazione e applicazione, sono di seguito esplicitate le definizioni di riferimento.
1. GLOSSARIO
 aree economico professionali: sono intese come un sistema di referenziazione statistica, realizzato a partire dai codici delle attività economiche (classificazione ATECO) e dai codici della Nomenclatura delle Unità Professionali. Le aree economico professionali sono state adottate per la referenziazione al mondo del lavoro della IeFP (Accordo in sede di Conferenza unificata 27 luglio 2011), dei profili nazionali degli Istituti Tecnici Superiori (decreto interministeriale MIUR / MLPS del 7 settembre 2011) e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore in corso di revisione;
 filiera produttiva: è intesa come insieme delle attività interrelate che si articolano lungo la catena del valore di un prodotto/servizio – comprende tutte le attività che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di quel prodotto/servizio. Per estensione, può comprendere, altresì, la rete delle attività professionali direttamente o indirettamente connessa alla filiera produttiva. Ai fini di cui alla presente Intesa, la filiera costituisce un quadro di riferimento generale, senza vincoli definitori stringenti, per costruire e articolare l’offerta formativa sul territorio;
 filiera formativa: è intesa come insieme dei percorsi per il conseguimento di:
– diplomi di istruzione tecnica e di istruzione professionale, a conclusione dei percorsi scolastici, di durata quinquennale, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
– qualifiche professionali, di durata triennale, e diplomi professionali, di durata quadriennale, a conclusione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (di seguito denominato IeFP);
– certificati di specializzazione tecnica superiore, di durata annuale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del D.P.C.M (IFTS);
– diplomi di tecnico superiore a conclusione dei percorsi del Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), riferiti alle aree tecnologiche di cui al Capo II del d.P.C.M. 25 gennaio 2008.
Le filiere formative assumono, come quadro di riferimento, gli indirizzi dell’Unione europea in materia di apprendimento permanente, le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e alla legge n. 92/2012; possono comprendere anche ulteriori articolazioni territoriali dell’offerta formativa, anche a livello terziario, sulla base delle determinazioni delle Regioni.
 parchi tecnologici/ distretti ad alta tecnologia: sono intesi come reti o aggregazioni di aziende, supportate da strutture di ricerca specializzate nel trasferimento tecnologico e da strutture di consulenza, capaci di promuovere l’evoluzione delle filiere produttive verso una dimensione tecnologica;
 cluster tecnologici: sono intesi come aggregazioni di imprese università e altre istituzioni pubbliche e private della ricerca e da altri soggetti attivi nel campo dell’innovazione, organizzate intorno a tecnologie abilitanti (General Purpose Technology, GPT) cioè tecnologie pervasive che trovano applicazione in tutti i settori dell’economia e
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della società. I cluster tecnologici sono pertanto intesi come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell’intero sistema economico nazionale;
 ambiti complessi: sono definiti a partire dalle intersezioni tra filiere produttive che sviluppano anche sulle stesse tecnologie abilitanti;
 poli tecnico-professionali: sono intesi come la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in “luoghi formativi di apprendimento in situazione”, fondata su accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti; configura anche sedi dedicate all’apprendimento in contesti applicativi, così da utilizzare pienamente le risorse professionali già esistenti anche secondo modalità di “bottega a scuola” e “scuola impresa”.
Nell’allegato B) è contenuta una tabella indicativa della possibile correlazione, a legislazione vigente, tra aree professionali, principali filiere produttive, individuate sulla base delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico, cluster tecnologici, aree tecnologiche cui si riferiscono gli I.T.S., indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, qualifiche e diplomi professionali di IeFP.
2. I POLI TECNICO – PROFESSIONALI
a. I poli in una logica di rete
Come indicato nel dispositivo della presente Intesa, i Poli costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili, anche ai fini di un più efficiente ed efficace utilizzo degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore.
Al fine di garantire l’unitarietà del sistema formativo territoriale anche in relazione alla programmazione dell’offerta formativa non interessata dalla costituzione dei Poli, la Regione predispone appositi confronti interistituzionali che includano tutti i soggetti interessati alla programmazione dei Poli tecnico-professionali. Ne consegue che, la scelta concertata e condivisa di fondo, da effettuare a priori sul territorio, coniuga le scelte di carattere amministrativo e di governance, propri degli Enti locali e della Regione, con gli obiettivi e le finalità educative e formative di competenza delle istituzioni scolastiche autonome e istituzioni formative, con le caratteristiche e vocazionalità delle filiere produttive (imprese, organizzazioni datoriali e parti sociali), delle professioni (albi professionali) e dei centri di ricerca eventualmente presenti sul territorio (CNR, Università, centri pubblici e privati di ricerca). I confronti interistituzionali sono anche i luoghi ove si costruisce l’offerta dei servizi del polo.
Questa sinergia deve tradursi in un processo finalizzato alla costituzione dei Poli tecnico-professionali non solo per determinare un sistema di istruzione e di formazione coerente con i fabbisogni formativi dei processi produttivi, ma capace di consentire la sua apertura verso momenti diversificati di approfondimento e di specializzazione e la sua valorizzazione come risorsa utilizzata in modo sinergico con le altre offerte culturali del territorio.
Il sistema educativo, in sinergia con quello produttivo, è chiamato a tener conto delle competenze emergenti e a rispondervi sulla base di un linguaggio comune ai diversi sistemi, con riferimento alla una correlazione fra il sistema educativo e le filiere produttive
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di cui all’allegato A), al fine di garantire un legame solido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi in termini di competenze o profili e nelle modalità di soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali.
La correlazione, la lettura integrata e la sinergia tra il sistema educativo di istruzione e formazione e quello del lavoro con i sistemi economico-produttivi si fonda sulla progressiva adozione di linguaggi comuni ai diversi sistemi, anche al fine di garantire un legame solido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi, in termini di competenze o profili, e nelle modalità di soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali. A tal fine, in fase di prima attuazione, le filiere formative, le filiere produttive, i cluster tecnologici e le aree tecnologiche di riferimento degli I.T.S. adottano come sistema comune di referenziazione la classificazione delle attività economiche ATECO, la Nomenclatura delle Unità Professionali e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).
b. Significato e funzionalità del polo
Il polo tecnico-professionale è :
a) un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità ;
b) un contesto didattico strutturato nelle risorse, nei ruoli, nel percorso, nel risultato atteso ed evoca un contesto aperto, ricco, fluido, composito;
c) un luogo dell’ apprendimento in situazione e può essere inserito all’interno di attività produttive e/o professionali;
Esso favorisce la collaborazione tra differenti soggetti coinvolgendo discenti e formatori in una “comunità di pratica”.
Il polo tecnico-professionale consente di:
a) creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell’offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità;
b) qualificare nell’apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi;
c) favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo contrastando il rischio di abbandono e dispersione;
d) promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;
e) promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare riferimento al primo e terzo livello;
f) favorire l’esperienza di formazione in alternanza;
g) promuovere la formazione permanente e continua;
h) creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;
i) attivare azioni di orientamento
j) realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione e formazione;
k) realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative.
Il funzionamento dei poli consente di migliorare l’efficienza nell’utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali. Esso è assicurato da:
• l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono
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gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle Regioni e gli istituti tecnici superiori a legislazione vigente;
• l’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali
• la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilità esistenti.
3. INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA COORDINATA A LIVELLO TERRITORIALE
La programmazione regionale favorisce il coordinamento dell’offerta formativa che caratterizza ogni filiera, e comprende la valorizzazione dei poli tecnico-professionali, perseguendo gli obiettivi di:
• rendere organica, nel quadro dell’apprendimento permanente, l’offerta educativa di istruzione e formazione, anche in apprendistato, degli istituti tecnici, degli istituti professionali, delle strutture formative accreditate per la IeFP, degli I.T.S., quali ambiti di specializzazione tecnologica dell’istruzione tecnico-professionale, dei percorsi IFTS, quali ambiti di perfezionamento professionale della Iefp, assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere produttive del territorio;
• favorire l’allineamento sul territorio tra il sistema produttivo e il sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai percorsi di istruzione tecnico professionale, e favorire il trasferimento degli esiti della ricerca industriale alle imprese;
• promuovere le specializzazioni e le complementarità dei soggetti formativi in rete tra loro e con le imprese sia su base territoriale sia su base nazionale nella collaborazione multiregionale, con particolare riferimento agli I.T.S.;
• valorizzare la partecipazione e il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi, nella progettazione e realizzazione dei percorsi;
• promuovere l’apprendimento in contesti applicativi, sperimentando anche modalità diverse dai tirocini curricolari che si configurino come esperienze di formazione e lavoro, a partire dall’apprendistato, anche con modalità in cui la formazione è contestuale alla produzione di beni e servizi attraverso la realizzazione di botteghe scuola e scuola azienda;
• aggregare, nell’ambito di un graduale ampliamento dei percorsi di I.T.S., i percorsi in un numero limitato di I.T.S., per aumentare la capacità organizzativa interna, la forza nel rapporto con i territori, l’ampiezza dell’offerta, il livello di efficienza.
La programmazione regionale favorisce, inoltre, l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un I.T.S. per ambito, secondo quanto indicato alla lettera d) del dispositivo della presente intesa.
4. INDIRIZZI PER L’ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.)
a) Identità I.T.S.
Gli Istituti Tecnici superiori (I.T.S.) sono istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il
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segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.
I percorsi I.T.S. si collocano nel V livello EQF. Essi consentono l’acquisizione di crediti riconosciuti dalle università in base alla legislazione vigente in materia.
La programmazione regionale definisce e sostiene l’identità degli I.T.S. attraverso i piani triennali previsti dal decreto del d.P.C.M. 25 gennaio 2008.
La governance interna dei percorsi degli I.T.S. spetta alle relative Fondazioni, soggetti di diritto privato con finalità pubbliche, che la esercitano nel rispetto della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale.
Ferme restando le competenze delle Regioni in materia, il monitoraggio e la valutazione dei piani di intervento realizzati dagli I.T.S. è effettuato a norma dell’articolo 14 del citato D.P.C.M. secondo modalità che integrano le risorse disponibili.
I controlli di legittimità sull’amministrazione delle Fondazioni sono esercitati dal Prefetto, competente per territorio, a norma del Capo II, Titolo II, libro I, del Codice Civile e, in particolare, dall’articolo 3, ultimo comma, e dagli articoli 25-28.
b) Semplificazione degli organi e governance interna delle Fondazioni
Gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) sono fondazioni di partecipazione, dotate di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che operano nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal d.P.C.M. 25 gennaio 2008 e dall’articolo 52, comma 2, della legge n.35/2012.
Ai fini della semplificazione degli organi, si segnala l’opportunità che, qualora si manifesti una pluralità di partecipazioni omologhe (scuole, imprese, strutture formative accreditate ecc), vengano favorite rappresentanze unitarie, individuate preferibilmente sulla base di accordi tra i soggetti interessati.
Come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organi statutari essenziali della Fondazione di partecipazione sono: l’Assemblea di partecipazione, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato tecnico scientifico, il Presidente e la Giunta esecutiva, composta da un numero di membri, compreso il Presidente, non superiore a cinque. Sono membri di diritto, oltre al Presidente, il Dirigente pro-tempore dell’Istituto tecnico o professionale ente di riferimento e il rappresentante dell’Ente Locale, individuato tra i soci fondatori. Va, inoltre, assicurata, la partecipazione di almeno un rappresentante degli imprenditori, soci fondatori, secondo i criteri stabiliti dalla Fondazione.
Il ruolo di Presidente della Fondazione e di Dirigente Scolastico sono tra loro incompatibili. La durata in carica degli organi è triennale.
Nell’ambito dell’autonomia statutaria possono essere previsti diversi pesi ponderali dei diversi partecipanti, di natura funzionale e/o strutturale, evitando, comunque, che una sola componente, possa assumere una posizione dominante rispetto a tutte le altre.
Lo Statuto delle Fondazioni garantisce:
– il principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali;
– la partecipazione di tutti i soggetti fondatori agli indirizzi della Fondazione;
– la presenza degli organi di controllo.
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Ciascuna Fondazione si dota di un proprio regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto dei seguenti principi:
– pubblicità degli atti;
– annualità, unità, universalità e integrità dei bilanci da redigersi secondo i principi di competenza economica e di continuità aziendale;
– equilibrio tra le entrate e le uscite;
– utilizzazione degli stanziamenti, pubblici e privati, finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione, stabilito dai soggetti erogatori;
– controllo sull’efficienza e sui risultati di gestione.
Le Fondazioni I.T.S. possono attivare sedi operative, anche nell’ambito di progetti multiregionali, volti a favorire la complementarietà degli interventi e l’integrazione delle risorse, ferma restando l’ubicazione della sede legale di ciascuna Fondazione nella sede principale.
c. Indirizzi per la programmazione multiregionale
A partire dalla programmazione territoriale dell’offerta formativa, nell’ambito della collaborazione istituzionale Regioni/ Ministeri si realizza la programmazione multiregionale degli I.T.S. per ambiti complessi, anche nella sinergia con altri programmi di intervento. Tale previsione dovrà essere contenuta in un piano nazionale da condividere un mediante accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.
d. Standard di riferimento
Le Fondazioni I.T.S. sono costituite per soddisfare i fabbisogni di un sistema produttivo chiaramente identificato e che evidenzia un significativo fabbisogno di profili professionali ad alto contenuto tecnologico.
Le Fondazioni I.T.S. si costituiscono in modo sistematico e strutturato, relazionandosi e coinvolgendo sistemi di imprese riconoscibili e significativi per il tessuto produttivo, tenendo conto anche di:
– imprese di dimensioni medie e grandi (secondo la definizione normativa) e con le imprese della catena della sub-fornitura,
– sistemi di aziende organizzate in distretto o meta distretti, filiere produttive o cluster tecnologici,
– soggetti che rappresentano aggregazioni di imprese realizzate a fini organizzativi, di sviluppo di innovazioni, di sviluppo di mercati.
Le Fondazioni I.T.S. si dotano di strumenti di selezione del personale docente e rendono disponibili sul sito i loro curricoli professionali. In via prioritaria, utilizzano il personale delle imprese che costituiscono la Fondazione.
La progettazione dei percorsi formativi è strutturata in unità formative, riconducibili nei contenuti alle competenze definite negli standard nazionali, Le unità formative debbono essere valutabili e certificabili. Le progettazioni formative sono rese visibili on line.
La progettazione formativa deve inoltre prevedere:
• l’organizzazione di percorsi di alternanza/praticantato per i quali sia definita una specifica progettazione;
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• la disponibilità di risorse tecniche e strumentali adeguate e pienamente aggiornate al contesto tecnico/tecnologico del settore;
• la presenza di funzioni di orientamento e tutoring che supportino gli allievi in ingresso, in itinere e in uscita al percorso formativo;
• la presenza di funzioni per l’inserimento lavorativo e il sostegno all’avvio di imprese;
• la presenza di un sistema di valutazione delle competenze, finale e in itinere, e della relativa certificazione, secondo la modulistica e le regole standard definite a livello nazionale per assicurare la riconoscibilità e la comparabilità delle competenze certificate.
Il numero minimo di 20 studenti per percorso I.T.S., stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/01/2008, va incrementato progressivamente in una logica di personalizzazione ed organizzazione flessibile e modulare, nel rispetto del monte orario di frequenza per ciascuno studente. Le Fondazioni I.T.S. adottano, nella propria autonomia, le misure necessarie a consentire un proficuo inserimento in itinere di giovani che ne facciano richiesta, in caso di decremento del numero dei frequentanti durante lo svolgimento dei percorsi rispetto al numero degli iscritti.
e. Indicatori per il monitoraggio e la valutazione
Le Fondazioni I.T.S. forniscono le necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione dei percorsi e del sistema I.T.S. a livello regionale e nazionale.
A tal fine risulta indispensabile un set minimo di informazioni relative a:
– la composizione della domanda, ovvero le caratteristiche dell’utenza (per genere, età, titolo di studio, condizione occupazionale)
– il processo di erogazione (efficacia interna del percorso) in termini di : n. domande di iscrizione, n. ammessi, abbandoni e ritiri per annualità e condizione occupazionale, n. ammessi all’esame finale, tasso diplomati, n allievi con crediti in entrata riconosciuti
– la qualità della formazione (n. ore tirocinio in rapporto al totale, n. docenti imprese in rapporto a docenti scuole/IeFP, iniziative accompagnamento al lavoro, iniziative orientamento propedeutico, grado personalizzazione dei percorsi, tipologie e n. laboratori e postazioni internet, n. unità formative in lingua straniera o all’estero)
– indicatori di rete (n. imprese fondatrici in relazione al numero fondatori totale, n. imprese partecipanti in relazione al numero dei soggetti partecipanti, n. imprese che hanno ospitato allievi in tirocinio/stage)
– indicatori di efficienza, ovvero rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti (costo a preventivo per n. allievi, costo preventivo per n. ore,, costo ora/allievo, costo consuntivo per n. allievi, per n. ore, costo ora/allievo, incidenza personale docente)
– indicatori di risultato (output) e di impatto (out come) in termini di successo formativo e di placement (n. diplomati su iscritti, grado soddisfazione allievi,, n. occupati e occupati coerenti a X mesi dalla conclusione del corso, n. allievi occupati che hanno migliorato la propria condizione professionale per reddito, mansioni, stabilità, ecc., n .allievi occupati che utilizzano le competenze apprese durante il corso).
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5. LE RISORSE
Le risorse stanziate sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006 sono assegnate agli Istituti Tecnici Superiori sulla base di:
a) criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell’ accesso iniziale al Fondo;
b) indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo.
a) Criteri e requisiti minimi di accesso iniziale al Fondo
Al fine di accesso iniziale al Fondo, le Fondazioni I.T.S. devono:
• essere ricomprese nei “Piani territoriali” delle Regioni, di cui all’articolo del D. P. C.M 25/01/2008, che specificano anche i diplomi dei relativi percorsi attuabili;
• disporre di un patrimonio che garantisca la completa realizzazione di un ciclo completo di percorsi e l’avvio di uno successivo (indice di patrimonializzazione);
• disporre di risorse dedicate – strutturali, professionali, strumentali, logistiche – rese disponibili dai Soci, tali da garantire una loro partecipazione attiva (indice di partecipazione attiva);
• avere un rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell’attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese (indice di relazione).
b) Indicatori di realizzazione e di risultato per i mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso del finanziamento del Fondo
Ai fini del mantenimento dell’autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso del finanziamento del Fondo, le Fondazioni I.T.S. sono valutate in base ai seguenti indicatori e descrittori di realizzazione e di risultato:
• attrattività: selezione in ingresso (n. allievi iscritti /n. richieste di iscrizione);
successo formativo (n. iscritti/n. allievi qualificati);
• occupabilità: tasso di occupazione coerente a 6 mesi e a 12 mesi dal conseguimento del titolo (n. occupati coerenti/n. iscritti);
• professionalizzazione/permanenza in impresa: numero di ore formative sviluppate in contesti di impresa;
• partecipazione attiva: ore docenza di personale di impresa/ore totali; ore sviluppate in laboratori di imprese o laboratori di ricerca/ore totali; ore docenza universitaria /ore totali;
• reti interregionali: numero di allievi; numero di ore sviluppate in imprese nazionali/estere; numero di formatori; numero di ore provenienti da imprese, istituzioni formative di altri Regioni/Stati.
Il costo standard dei percorsi degli I.T.S. è determinato su base capitaria nella misura prevista dall’allegato C) al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (6/8 euro ora/allievo). Tale standard non comprende i costi relativi ai periodi di apprendimento in
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regioni diverse da quella di frequenza e/o all’estero. In tale costo sono comprese anche le spese per gli esami finali.
Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell’importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai i medesimi benefici.
6. PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione delle presenti linee guida nell’ambito delle competenze ad essa spettanti ai sensi dello Statuto Speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.
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ALLEGATO C)
Standard minimi per la costituzione dei Poli tecnico-professionali
I Poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete, che contengono i seguenti elementi essenziali:
• l’individuazione dei soggetti: almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, un I.T.S. operante in ambito regionale ovvero, sulla base di collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo di formazione professionale. Nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell’I.T.S.. Nel primo triennio di applicazione delle presenti linee guida, la partecipazione degli I.T.S. non è requisito vincolante per la costituzione del Polo;
• le risorse professionali dedicate;
• le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento;
• le risorse finanziarie allo scopo destinate;
• il programma di rete, definito all’atto di costituzione del Polo, contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive sul territorio e dell’occupazione dei giovani, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato. Tale programma determina l’individuazione degli organi del Polo, le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune; l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi, e le modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del programma, almeno triennale; le modalità concordate tra le parti costitutive del Polo per misurare l’avanzamento individuale riferito a ciascun soggetto partecipante e comune, ovvero dall’insieme dei partecipanti al Polo medesimo verso gli obiettivi fissati; le modalità per l’adesione di altri soggetti all’attuazione del programma; ogni altro eventuale aspetto organizzativo ritenuto rilevante dal competente Assessorato della Regione ai fini del riconoscimento del Polo nell’ambito della programmazione regionale di esclusiva competenza.
Gli accordi di rete hanno la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La pubblicità dell’accordo di rete è assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti al Polo.
Ferma restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche, la programmazione dei Poli tecnico-professionali è di competenza regionale. Nel rispetto degli standard organizzativi minimi nazionali sopra indicati, si basa sui seguenti elementi di conoscenza e valutazione:
• la descrizione territoriale delle complementarità tra filiere;
• la descrizione territoriale delle filiere formative e di quelle produttive di riferimento, che espliciti l’insieme potenziale dell’offerta verticale e orizzontale di filiera con l’utilizzo dei dati e delle analisi di livello regionale per supportare le scelte di indirizzo delle politiche e degli obiettivi di sviluppo del capitale umano nonché dell’orientamento scolastico e professionale;
• la descrizione delle reti per la ricerca industriale (parchi tecnologici e cluster tecnologici).
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ALLEGATO D)
Organizzazione delle commissioni di esame
Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi delle Fondazioni I.T.S. vengono così costituite dai dirigenti scolastici degli istituti tecnici o professionali enti di riferimento delle Fondazioni I.T.S., su proposta del comitato tecnico-scientifico, per la scelta dei componenti di cui alle successive lettere a), b) e d):
a) un rappresentante dell’Università, con funzioni di presidente della commissione d’esame, designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra i docenti ordinari o associati dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico che non hanno prestato la loro opera nella progettazione e/o realizzazione di alcun percorso della Fondazione I.T.S.;
b) un rappresentante della scuola, designato dal dirigente scolastico dell’istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell’I.T.S., tra i docenti di discipline tecnico-professionali a tempo indeterminato in servizio presso l’istituto medesimo;
c) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione;
d) due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato tecnico-scientifico dell’I.T.S.:
– il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell’I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell’area tecnologica e dell’ambito ai quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attività di tirocinio;
– il secondo individuato tra una rosa di esperti segnalati dai Presidenti dei Fondi interprofessionali dell’area professionale di riferimento.