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Legge di stabilità – Ferie del personale supplente, importanti precisazioni

Ad integrazione del post precedente precisiamo che, ferma restando l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 della legge 228/2012 , la stessa legge specifica, al comma 56 dell’art. 1, che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia di fruizione dei periodi di ferie dai commi 54 e 55 del medesimo articolo, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013.

In sostanza con la norma in questione viene stabilito che:
– il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 non si applica al personale docente e ATA supplente breve e saltuario  o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche;

– viene introdotta una nuova modalità di calcolo che prevede che i giorni non fruiti durante un eventuale periodo di sospensione delle lezioni compreso nell’ambito del rapporto di lavoro in atto, verranno detratti dal numero complessivo dei giorni maturati;

– fino al 31 agosto 2013, però, restano in vigore le norme contrattuali in contrasto con il dettato normativo (art. 13 comma 9 e art. 19 comma 2 del CCNL).

Pertanto interpretando alla lettera la norma riteniamo che per l’anno scolastico 2012/2013 le ferie maturate e non fruite dal personale a tempo determinato dovranno essere retribuite al termine della supplenza senza la decurtazione di cui sopra.

Ciò a conferma ulteriore di quanto da noi sostenuto nei comunicati precedenti riguardo il fatto che il dirigente scolastico non ha la facoltà di collocare d’ufficio in ferie il personale supplente e che il personale a sua volta non ha alcun obbligo di chiedere le ferie.

Nel riproporre di seguito il testo delle disposizioni citate, informiamo che stiamo predisponendo una versione aggiornata dell’atto di diffida, che provvederemo ad inviare al più presto.

Riguardo le ulteriori disposizioni di nostro interesse contenute nella legge di stabilità 2013, è in corso di predisposizione una scheda esplicativa.

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Dalla legge 228/2012 – art. 1 commi 54, 55, 56

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All’articolo 5, comma 8, del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.