scuola

Le graduatorie di istituto per il personale di ruolo, utili per individuare i soprannumerari

I dirigenti scolastici hanno tempo dal 10 al 24 aprile per formare e pubblicare la graduatoria di istituto per l’individuazione degli eventuali soprannumerari da destinare a trasferimento d’ufficio. I titoli da far valere nella scheda devono essere stati conseguiti entro il termine perentorio del 9 aprile. Gli interessati devono compilare le apposite schede indicando i possesso dei titoli di servizio, di famiglia e di studio, analogamente a quanto avviene per le domande di mobilità. Idem per il possesso delle eventuali precedenze. Che nel caso delle graduatorie di istituto hanno l’effetto di precludere all’amministrazione la facoltà di trasferire d’uffi cio il titolare di tali precedenze. Sempre che non vi sia più titolari della medesima precedenza e non vi siano cattedre a sufficienza per tutti. Nel qual caso va via, in ogni caso, quello con meno punti. É il caso per esempio, dei portatori di handicap e dei loro assistenti. Va detto , inoltre, che ai fi ni delle graduatorie di istituto il servizio pre-ruolo non viene
valutato con gli stessi criteri della mobilità a domanda. Mentre ai fi ni dei trasferimenti a domanda, infatti, ogni anno di servizio pre-ruolo dà titolo a 3 punti, ai fini della graduatoria di istituto (e cioè della mobilità d’ufficio) il servizio pre-ruolo vale per intero per i primi 4 anni (3 punti per ogni anno) e vale 2/3 per i successivi (2 punti per ogni anno). Si tratta di una diversità di valutazione che non si giustifi ca in alcun modo, salvo che nel timore, più volte manifestato in sede negoziale, di ingenerare confusione negli uffici di segreteria, ormai adusi a valutare i servizi in questo modo. Un’altra differenza sostanziale tra mobilità a domanda e d’ufficio riguarda la valutazione della continuità didattica. Ai fi ni della graduatoria di istituto, infatti, valgono anche gli anni di servizio prestati nel comune, anche se in scuole diverse.
Fermo restando che non è possibile cumulare il punteggio derivante dagli anni di continuità di servizio nella scuola con quelle nel comune se prestati in contemporanea (si veda la nota 5 bis del contratto sulla mobilità).

ItaliaOggi