Matteo Renzi, il neo segretario del PD
scuola

REVISIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO – Oggi il governo le accorperà

Ecco un’altra notizia che potrebbe gettare nel panico i precari della scuola, ma anche i docenti di ruolo. Contestualmente alle immissioni in ruolo il governo oggi deciderà di revisionare le classi di concorso. Tale revisione potrebbe – in nome di una razionalizzazione annunciata da anni – rivoluzionarle rendendole più flessibili questo per facilitare, in alcuni casi, le immissioni in ruolo, ma al contempo potrebbe andare a togliere posti al personale precario che non entrerà in ruolo perchè non presente in GaE.

Tuttavia ancora non sono ancora state diramate le tabelle che evidenziano le modifiche,  non appena sarò in possesso di notizie più dettagliate non esiterò a divulgarle.

Intanto pubblico il decreto

Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera c);
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l’articolo 2, comma 416;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (di seguito Testo Unico), ed in particolare l’articolo 405;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli, ed in particolare l’articolo 13;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l’articolo 64, comma 3;
VISTO l’articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 finalizzati ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico tra i quali, alla lettera a), è indicato il regolamento di razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l’articolo 50;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l’articolo 14, commi 17, 18, 19 20 e 21;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, ed in particolare l’articolo 23-quinquies;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare l’articolo 1, comma 193;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e  didattico dei licei a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, prot. n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con DM del 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell’accesso all’insegnamento;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009,
concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …….;
RITENUTO di poter procedere all’emanazione del presente decreto anche in assenza del parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola, ai sensi del richiamato articolo 23-quinques del decreto-legge n. 90 del 2014;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del ……..;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ……………. ;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……………
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell’attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.
Art. 2
(Classi di concorso)
1. La Tabella A, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l’accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270 e 9 febbraio 2005, n. 22 e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
2. La Tabella B, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l’accesso ai
percorsi di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88 e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
3. La Tabella A/1, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo.
Art. 3
(Titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado)
1. I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento.
2. Il possesso dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento. Il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento.
3. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 4
(Prove comuni alle diverse classi di concorso)
1. Al fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami ed alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso.
Art. 5

(Norme transitorie e finali)
1. Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come
ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai
relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
2.Dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
(Entrata in vigore)
a.i.1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,