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Riportiamo qui su A Ruota Libera una raccolta di norme relativa alle supplenze, una sorta di prontuario del supplente utile a risolvere i tanti dubbi normativi che affliggono quotidianamente il personale più debole della scuola.

BREVE MANUALE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE

Il presente Manuale  ha lo scopo di presentare in forma sintetica e coordinata le più recenti innovazioni normative relative alle procedure di conferimento di supplenze al personale docente. Il testo di riferimento è costituito dal Regolamento emanato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 in applicazione della legge n. 124 del 3 maggio 1999.
Al Regolamento, che nelle intenzioni avrebbe dovuto semplificare le procedure, ha fatto seguito una ricca serie di altri provvedimenti, prevalentemente a scopo di chiarimenti, che evidenzia la complessità e la farraginosità della materia e che, quindi, occorre tenere adeguatamente presenti e che sono:
D.M. n. 56 del 29 maggio 2009
Nota n. 13267 del 26 giugno 2007
Nota n. 15551 del 31 luglio 2007
Nota n. 15974 del 6 agosto 2007
Nota n. 16388 del 28 agosto 2007
Nota n. 17154 del 11 settembre 2007
Nota n. 18529 del 27 settembre 2007
Nota n. 3022 del 11 ottobre 2007
Nota n. 20416 del 25 ottobre 2007
Nota n. 20417 del 25 ottobre 2007
Nota n. 20893 del 31 ottobre 2007
Nota n. 22759 del 29 novembre 2007
– D.M. n.56 del 28 maggio 2009
Questo complesso quadro normativo di riferimento, a cui vanno aggiunti alcuni riferimenti del CCNL, sta a dimostrare, se ce ne fosse bisogno, quanto ancora si sia lontani da una situazione che consenta di dare priorità al diritto all’istruzione e alla presenza assidua di una figura adulta e specializzata di cui sono titolari gli alunni, anziché a quelli dettagliatissimi degli aspiranti a supplenza. Questo non ci esime dal dovere di avere chiaro il quadro normativo al quale attualmente i Dirigenti devono attenersi, allo scopo soprattutto di prevenire situazioni di contenzioso che, non a caso, si concentrano sulle problematiche connesse all’attribuzione delle supplenze. Procederemo pertanto a delineare per sintesi un quadro dei diversi istituti e delle procedure che i Dirigenti e gli Uffici di segreteria devono tenere presenti.

1. LE GRADUATORIE PROVINCIALI
La legge 27 dicembre 2006 n. 296, all’art. 1 comma 605 lettera c) ha decretato il progressivo esaurimento delle graduatorie provinciali, alle quali si può ancora attingere per il conferimento delle:
supplenze annuali per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
I docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento possono rinunciare, per sempre o per un biennio, all’assunzione con contratto a tempo determinato, se esprimono un manifesto interesse soltanto per l’assunzione a tempo indeterminato. Gli stessi, se inseriti nelle graduatorie di due province, devono esprimere l’opzione per la provincia nella quale intendono assumere l’incarico a tempo indeterminato.
Nel caso di utilizzo delle graduatorie provinciali al Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale spetta il compito di individuazione del destinatario della supplenza, che può esercitare in proprio o attraverso dei pool provinciali. Mentre il conferimento della supplenza si attua mediante la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato tra il Dirigente scolastico e il docente interessato.

2. LE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Sono costituite a livello di singolo Istituto le graduatorie relative all’accesso ai relativi posti di ruolo. Le graduatorie d’istituto sono divise in tre fasce:
– I FASCIA – comprende gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e d’istituto
II FASCIA – comprende gli aspiranti non inclusi nella graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto
III FASCIA – comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto
La compilazione delle graduatorie d’istituto richiede molta attenzione da parte del personale dell’Ufficio di segreteria, nella valutazione delle domande e, in particolare, dei titoli di cui si chiede il riconoscimento. È opportuno che il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Dsga, eserciti a fondo il proprio dovere di controllo, senza escludere delle verifiche a campione sulle auto-certificazioni e sulle auto-dichiarazioni allegate alle domande.

2.1  VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
La validità delle graduatorie d’istituto è biennale (mentre le precedenti graduatorie erano triennali). Non sono più previsti gli aggiornamenti e neanche gli inserimenti “in coda” in corso di biennio.

2.2  NUMERO DELLE SCUOLE INDICABILI
Altra novità è costituita dalla riduzione del numero di sedi scolastiche che l’aspirante a supplenza può richiedere:
scuola secondaria di 1° e 2° grado: 20 istituti
scuola dell’infanzia e primaria: 10 istituti (di cui max 2 Circoli didattici; praticamente 2 Circoli + 8 Istituti comprensivi). Va tenuto presente che all’interno delle 10 scuole prescelte può essere avanzata una ulteriore indicazione di 2 Circoli e di 5 Istituti comprensivi per i quali il docente dichiara la propria disponibilità a coprire supplenze brevi fino a dieci giorni.

2.3 PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LA CONVOCAZIONE
Il Regolamento prevede che gli istituti siano forniti di un programma informatico che, all’atto della consultazione da parte della scuola interessata alla supplenza, evidenzi la situazione aggiornata sulla persona da interpellare. Soprattutto se sia occupata o disoccupata. Questo sistema richiede conseguentemente che le scuole provvedano tempestivamente all’aggiornamento della situazione a seguito dell’assunzione in servizio del supplente, in modo da evitare alle altre scuole interessate alle stesse persone in graduatoria inutili contatti o convocazioni.

3. MODALITA’ PER INTERPELLARE GLI ASPIRANTI A SUPPLENZA
È opportuno tener presente che l’argomento in questione è spesso motivo di contenzioso e che, perciò, sarà opportuno che i Dirigenti diano al personale di segreteria preposto a questo compito delle direttive estremamente chiare e precise.
Le modalità per interpellare gli aspiranti a supplenza inseriti nelle graduatorie d’istituto variano a seconda della durata dell’assenza del dipendente da supplire:
supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria fino a 10 giorni, va tenuto presente:
l’uso del cellulare o in subordine del telefono fisso (che gli aspiranti sono obbligati ad indicare nella domanda). Consigliamo, in proposito, che le scuole registrino le chiamate in un fonogramma, al fine di poter dare evidenza dei contatti effettuati.
una fascia di reperibilità compresa fra le 7.30 e le 9.00
l’obbligo per l’aspirante a dare la propria disponibilità entro le ore 10.00 dello stesso giorno in cui è stato interpellato
l’assunzione del servizio a seconda dei casi potrà avvenire nella stessa giornata o, al massimo, il giorno successivo
supplenze da 11 a 29 giorni, va tenuto presente:
vanno utilizzati i recapiti indicati in ordine preferenziale dall’aspirante nella domanda
l’uso del telefono, fisso o mobile, va formalizzato con il ricorso al fonogramma (da registrare con i dati di chi trasmette e di chi riceve, del giorno e dell’ora, con l’esito della risposta, anche se interlocutoria, o con l’annotazione della mancata risposta), da protocollare e da conservare agli atti della scuola. Vanno evitati pertanto appunti volanti dei quali poi risulta difficile ricostruire l’insieme e che favoriscono errori di procedura.
supplenze da 30 giorni in avanti, va tenuto presente:
obbligo di interpellare l’aspirante o gli aspiranti tramite telegramma
il testo deve contenere la proposta di assunzione, completa di tutti i dati relativi alla data e all’ora di convocazione, alla durata della supplenza, all’orario settimanale; qualora si convochino più aspiranti va indicato l’ordine di graduatoria di ciascuno rispetto agli altri convocati. Sarà opportuno, quindi, che la Segreteria disponga di un modello pre-stampato da completare con i dati specifici della supplenza.
il telegramma deve essere trasmesso con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla convocazione; bisogna tener conto del fatto che la proposta potrebbe essere accettata anche tramite telegramma o fax (purché pervengano entro la data e l’ora della convocazione indicate nel telegramma); nel caso in cui il comunicante sia il destinatario della supplenza deve assumere servizio nelle 24 ore successive.

4. EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI
LAVORO
La risposta negativa ad una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti la cui durata comprende l’intero anno scolastico:
supplenze conferite sulle graduatorie ad esaurimento:
la rinuncia o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze per quell’insegnamento
la mancata assunzione dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze, sia sulle graduatorie ad esaurimento che d’istituto, per quell’insegnamento
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze, sia sulle graduatorie ad esaurimento che d’istituto, per tutte le graduatorie d’insegnamento

Rinuncia alla proposta di assunzione
Per il medesimo insegnamento
Impossibilità di conseguire altre supplenze sulle graduatorie ad esaurimento

Mancata assunzione del servizio dopo l’accettazione
Per il medesimo insegnamento
Impossibilità di conseguire altre supplenze sulle graduatorie ad esaurimento
Per il medesimo insegnamento
Impossibilità di conseguire altre supplenze sulle graduatorie di tutte le scuole

Abbandono del servizio dopo la sua assunzione

Per tutti gli insegnamenti
Impossibilità di conseguire altre supplenze sulle graduatorie ad esaurimento e sulle graduatorie di tutte le scuole

supplenze conferite sulle graduatorie di circolo/istituto:
la rinuncia ad una proposta o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella stessa scuola comporta la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia (ma soltanto per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza)
la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze per quell’insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie (che a tal fine dovranno essere informate dell’accaduto)
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le graduatorie d’insegnamento

Rinuncia per due volte alla proposta di assunzione
Per il medesimo insegnamento
Spostamento in coda alla terza fascia nella scuola che ha subito la rinuncia

Mancata assunzione del servizio dopo l’accettazione

Per il medesimo insegnamento
Impossibilità di conseguire altre supplenze sulle graduatorie di tutte le scuole

Abbandono del servizio dopo la sua assunzione

Per tutti gli insegnamenti
Impossibilità di conseguire altre supplenze sulle graduatorie di tutte le scuole

supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
la mancata accettazione di una proposta di supplenza secondo le modalità celeri introdotte dal Regolamento comporta la cancellazione dell’aspirante dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità. La sanzione si applica a coloro che all’atto della convocazione non siano impegnati o non abbiano accettato altra offerta; per chi è parzialmente impegnato la rinuncia non dà luogo a sanzione
la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze per quell’insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie (che a tal fine dovranno essere informate dell’accaduto)
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le graduatorie d’insegnamento.

Rinuncia o mancata risposta nella fascia oraria di reperibilità
Cancellazione dalla sub-graduatoria della scuola interessata alla supplenza d’urgenza

Mancata assunzione del servizio dopo l’accettazione

Per il medesimo insegnamento
Impossibilità di conseguire altre supplenze sulle graduatorie di tutte le scuole

Abbandono del servizio dopo la sua assunzione

Per tutti gli insegnamenti
Impossibilità di conseguire altre supplenze sulle graduatorie di tutte le scuole

5. LE SUPPLENZE BREVI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Come abbiamo visto al precedente punto 3, il Regolamento ha cercato di facilitare la procedura di conferimento di supplenza breve per le scuole che hanno un più impellente bisogno di garantire una rapida sostituzione. Si forma cioè una sub-graduatoria che semplifica la procedura di assegnazione della supplenza. Va tenuto presente, però, che coloro che chiedono di usufruire di tale opportunità si vincolano al rispetto di alcune condizioni:
reperibilità nella fascia oraria stabilita
rapida assunzione del servizio (il rinvio al giorno successivo deve essere considerato un’eccezione giustificata da fondati motivi)
specifica sanzione di cancellazione dalla sub-graduatoria in caso di non accettazione non giustificata da altra supplenza
Va tenuto presente che, per quanto riguarda l’applicazione della sanzione, va considerata tanto la rinuncia esplicita quanto la mancata reperibilità al telefono o l’eventuale mancata accettazione della supplenza entro le ore 10.00.

6. LE SUPPLENZE BREVI NELLA SCUOLA SECONDARIA
La procedura semplificata riguarda soltanto la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, dove sono più evidenti le esigenze di garantire una situazione di assidua sorveglianza. La scuola secondaria di primo e secondo grado è chiamata a far fronte alle assenze brevi in primo luogo attraverso le risorse interne. A tal fine è opportuno che si definiscano nel Piano annuale delle attività, e quindi nella contrattazione d’istituto,  le modalità più opportune per l’utilizzo dei docenti in servizio, distinguendo tra ore di completamento o destinate a funzioni che possono anche essere provvisoriamente sospese, che sarebbe opportuno calendarizzare in modo da avere una specie di orario parallelo (con particolare attenzione alle prime e alle ultime ore della giornata scolastica) e ore eccedenti all’orario d’obbligo (fino ad un massimo di complessive 24 ore settimanali pro-capite). Spetta al Dirigente, o a chi è fornito di esplicita delega, assegnare le supplenze brevi secondo le modalità concordate a livello d’istituto e ricercando il massimo accordo, senza escludere, però. che in caso di emergenza si possa utilizzare lo strumento dell’ordine di servizio.

7. COMPLETAMENTO ORARIO E CUMULABILITA’ DELLE SUPPLENZE
Il docente al quale viene attribuita una supplenza ad orario non intero ( su “spezzone” o su part time) conserva titolo a conseguire il completamento d’incarico in relazione alle posizioni che occupa nelle diverse graduatorie, con due vincoli:
il completamento può verificarsi all’interno di un’unica provincia
il completamento è possibile fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio d’insegnamento per il personale di ruolo
Il Regolamento prevede anche che il completamento possa avvenire tramite il frazionamento dell’orario, con la clausola che venga salvaguardata l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Per il personale della scuola secondaria è previsto che possano cumularsi incarichi nel primo e nel secondo grado, per la stessa classe di concorso o anche per più classi di concorso. Anche in questo caso vigono tre vincoli:
massimo tre sedi scolastiche (anche non statali)
massimo due comuni
facile raggiungibilità tra le sedi
E’ bene avere chiaro che l’istituto della cumulabilità, vantato troppo disinvoltamente come diritto indiscutibile, spesso confligge con esigenze organizzative della scuola che non sono meno importanti dei diritti contrattuali. A volte si pretende che l’intero orario settimanale delle lezioni venga rivisto per rendere compatibile l’abbinamento di due spezzoni. In questi casi spetta al Dirigente esercitare con tutto l’equilibrio necessario le proprie funzioni di garanzia, andando incontro alle esigenze personali quando sia possibile, non transigendo su richieste non accoglibili quando sia necessario.

8. ELENCHI DI SOSTEGNO
È prevista per tutti gli ordini e i gradi di scuole la costituzione di elenchi dei docenti in possesso di titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap psicofisici, della vista, dell’udito. Gli elenchi rispettano la suddivisione nelle 3 fasce, per le scuole secondarie superiori sono distinte anche le aree disciplinari. La collocazione nell’elenco corrisponde a quella della graduatoria per la scuola dell’infanzia e primaria, mentre per gli aspiranti della scuola secondaria di primo e secondo grado vale la posizione più favorevole in una qualsiasi graduatoria.
In caso di esaurimento dei rispettivi elenchi le supplenze possono essere prioritariamente assegnate  ad aspiranti inclusi nelle graduatorie che abbiano conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla pubblicazione delle graduatorie stesse. È quindi interesse dei Dirigenti fare in modo che i docenti interessati comunichino appena possibile alla scuola l’acquisizione del titolo di specializzazione.
Nelle scuole del primo ciclo d’istruzione  in caso di esaurimento degli elenchi d’istituto si dovrà fare ricorso agli elenchi delle altre scuole della provincia. Fallita anche questa ipotesi si potrà attribuire la supplenza anche a docenti privi di specializzazione mediante lo scorrimento delle graduatorie incrociate, sempre nel rispetto dell’ordine di fascia.
Nella scuola secondaria superiore si procede allo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

9. SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE
Per questo particolare tipo di spezzone, che è escluso dalle disponibilità provinciali relative alle graduatorie ad esaurimento, occorre tenere presenti alcune specificità:
che non sia stato possibile nessun tipo di aggregazione con altri spezzoni all’interno della stessa classe di concorso
che non vi siano altri supplenti aventi titolo al completamento dell’orario cattedra
escluse le due eventualità, il Dirigente può attribuire lo spezzone ai docenti in servizio nella stessa scuola, forniti della specifica abilitazione nell’insegnamento cui o spezzone si riferisce, che siano disponibili a portare il proprio orario settimanale fino ad un massimo di 24 ore.
In questa attribuzione non sono posti al Dirigente particolari vincoli, se non quello di interpellare prima i docenti con contratto a tempo indeterminato e poi quelli con contratto a tempo determinato. Questo non vuol dire che il Dirigente non debba operare sulla base di criteri di trasparenza, dei quali un docente eventualmente escluso da questa opportunità potrebbe chiedere dimostrazione.

10. IL PROLUNGAMENTO DELLE SUPPLENZE
L’art. 7 del Regolamento stabilisce che, per garantire la continuità didattica, se l’assenza del docente titolare viene prolungata senza soluzione di continuità (anche se interrotta da giorno festivo o da giorno libero, o da entrambi) la supplenza temporanea viene prorogata allo stesso supplente, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Qualora all’assenza del docente titolare, dopo un periodo di sospensione dell’attività didattica, sia seguita una successiva assenza, il supplente già in servizio ha diritto ad essere confermato, ma il nuovo contratto di lavoro deve decorrere dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa dell’attività didattica.

11. IL PROLUNGAMENTO DELLE SUPPLENZE SU DOCENTI CHE RIENTRANO DOPO IL 30 APRILE
L’art. 37 del CCNL prevede che i docenti che sino stati assenti per non meno di 150 giorni e rientrino a scuola dopo il 30 aprile siano impiegati nella scuola sede di servizio per supplenze e per altri interventi di carattere didattico ed educativo o in compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Questa clausola comporta che il supplente nominato in rapporto a questa specifica assenza è mantenuto in servizio anche per gli scrutini e le valutazioni finali. Una Nota del MIUR del 18.06.08 ha chiarito che la nomina del supplente deve essere prorogata fino al termine della sessione di esami a cui sia eventualmente tenuto a partecipare. È quindi da ritenersi superata una precedente norma che imponeva alle scuole di mantenere in servizio i supplenti in queste condizioni per i giorni di effettivo impegno negli scrutini o negli esami.

12. IL CONTENZIOSO RELATIVO ALLE SUPPLENZE
Va tenuto presente che l’attribuzione delle supplenze costituisce uno dei motivi di contenzioso più ricorrenti. È dunque opportuno che le scuole evitino di incorrere in errori o vizi di forma che costituiscono facili motivi di ricorso. A tal proposito può risultare utile distinguere tra le diverse fattispecie, tenendo presente la necessaria distinzione tra reclami e ricorsi.

12.1 – LE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Le graduatorie di PRIMA FASCIA sono pubblicate in via definitiva sulla base della trasposizione automatica delle posizioni delle graduatorie ad esaurimento. Così pure per le graduatorie di SECONDA FASCIA per le quali si attinge alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. Per la TERZA FASCIA le scuole applicano la tabella di valutazione dei titoli allegata al Regolamento. Le graduatorie di Seconda e Terza fascia sono pubblicate in via provvisoria.
Avverso le graduatorie d’istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha valutato le domande entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Entro i 15 giorni successivi la scuola deve pronunciarsi sul reclamo. Decorso questo periodo le graduatorie diventano definitive.
Le graduatorie d’istituto devono essere pubblicate contestualmente nella data a tale scopo stabilita dall’USP competente.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione) o al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).

12.2 – LE CONVOCAZIONI PER LE SUPPLENZE
Come si è già visto al precedente punto 3 il Regolamento definisce per ogni tipologia di supplenza le modalità che devono essere seguite per interpellare gli aspiranti inclusi in graduatoria.
Per le supplenze d’urgenza (fino a 10 giorni) nella scuola dell’infanzia e primaria è prevista una modalità rapida, che non richiede particolari precauzioni da parte della scuola se non il rispetto della fascia oraria di reperibilità e la necessità di acquisire la disponibilità dell’interessato entro le 10.00 del mattino. Non sussistono, quindi, particolari motivi di contenzioso, se non successivi all’eventuale applicazione di sanzioni.
Per le supplenze da 11 a 29 giorni occorre applicare (o meglio far applicare dall’assistente amministrativo addetto) il sistema del contatto telefonico tramite fonogramma. In merito è bene definire una vera procedura che stabilisca tutti i passaggi e gli elementi che definiscono una comunicazione corretta. Il fonogramma una volta completato nelle sue parti deve essere registrato a protocollo e conservato agli atti della scuola. Vanno evitati contatti telefonici informali. Nel caso in cui l’aspirante, o un suo parente, chieda del tempo per riflettere deve essere stabilito chiaramente (e verbalizzato nel fonogramma) entro quanto tempo sarà sciolta la riserva (cercando di contenere al massimo il rinvio). Nel caso in cui si abbia notizia di un altro rapporto di lavoro dell’interpellato sarà opportuno registrarne gli estremi, compreso il termine previsto del contratto. I casi di contenzioso più ricorrenti riguardano il fatto di non essere stati interpellati, la non corretta compilazione e tenuta dei fonogrammi, oppure la non esaustiva comunicazione circa gli estremi della supplenza da parte della scuola.
Per le supplenze da 30 e più giorni occorre applicare la convocazione tramite telegramma. In molti casi le scuole, sbagliando, ritengono che anche nella fattispecie sia lecito applicare il sistema del contatto telefonico. Questo è motivo ricorrente di contenzioso. La procedura prevista è sicuramente complicata e dispendiosa, ma non è possibile evitarla. Per evitare di spedire un incredibile numero di telegrammi è possibile adottare il sistema di fare una serie di telefonate a campione, scorrendo la graduatoria, fino ad intercettare il primo aspirante libero; a questo punto è possibile risalire indietro nella graduatoria fino all’ultimo occupato; diventa così più facile individuare il primo aspirante o il primo gruppo al quale inviare i telegrammi. È indispensabile che nel telegramma sia indicato, oltre agli estremi completi della supplenza, anche il numero degli aspiranti collocati e la loro posizione in graduatoria e che l’accettazione possa essere inviata anche via fax o via telegramma. Una volta raccolte le risposte, o esperita la convocazione, il destinatario della supplenza, se non presente, va informato di essere il destinatario della supplenza e di avere 24 ore a disposizione per assumere servizio.
I ricorsi avverso presunte irregolarità nell’attribuzione delle supplenze vanno presentati al giudice ordinario, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione  presso L’Ufficio del lavoro competente per territorio o presso l’USP , utilizzando in questo caso la procedura semplificata prevista nel CCNL. In presenza di un ricorso che abbia fondamento il Dirigente lo può accogliere direttamente, sanando di conseguenza la situazione di danno eventualmente provocata. In tutti gli altri casi è necessario interessare l’Ufficio Legale  dell’USR di competenza e l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 – Costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto relative al personale docente ed educativo per gli aa.ss.2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’art. 4;
Visto il regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007, registro 6, foglio 107;
Visto in particolare, l’art. 9, comma 1, del predetto nuovo regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto e per la formazione delle graduatorie medesime, secondo i periodi di validità fissati dall’art. 5, comma 5, del citato regolamento;
Vista la legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32;
Visto il parere del Cnpi del 30 novembre 2010 su “Schema di regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso ai sensi dell’art. 64, comma 4, lett. a), della legge n. 133/2008” in materia di superamento della suddivisione in aree disciplinari nella costituzione degli elenchi di sostegno nelle graduatorie delle scuole del 2° ciclo;
Visto il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2011/2012 e 2012/2013;
Visto il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011, art. 9;
Visto il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011 che dispone la validità delle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. n. 44/2011 per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
Visto il regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge. n. 244 del 24 dicembre 2007 ”adottato con D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, con particolare riguardo all’art. 3, comma 4;
Considerata l’urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle relative graduatorie in tempi utili per l’inizio dell’anno scolastico 2011/2012;

DECRETA

Art. 1 – Graduatorie di circolo e d’istituto
1. Per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d’istituto per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007, d’ora in poi denominato regolamento.
2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell’art. 5, comma 3, del regolamento, per l’attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del regolamento stesso.
3. Le nuove graduatorie di circolo e d’istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell’anno scolastico 2010/2011 conservano validità per il triennio di cui al comma 1.
4. L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
5. Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 – Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del regolamento hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto:

– prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del regolamento;
– seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis) e nelle accademie di belle arti (Cobaslid), nonché al termine dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale.
La laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.
La laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola primaria.
Il diploma di Didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
Hanno, altresì, titolo all’inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell’Unione europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “Celi 5 Doc” rilasciato dall’università per stranieri di Perugia, nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in Paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento direttoriale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394;
– terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto. I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia:
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché corrisponda a diploma di ”Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.

b) Posti di insegnamento di scuola primaria:
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.

c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:
Titoli previsti dal D.M. 30/1/1998, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, e lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.
Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è titolo d’accesso il diploma specifico di conservatorio rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 o lo specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente.
Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (Cfu), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”.
Le medesime disposizioni valgono anche per i possessori delle lauree magistrali di cui sopra.

d) Cattedre e posti di scuola secondaria di Il grado:
1) Titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, e lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di Il grado.
Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (Cfu), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”.
Le medesime disposizioni valgono anche per i possessori delle lauree magistrali di cui sopra.
2) Consentono l’accesso alle classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle accademie di belle arti e dai conservatori di musica i relativi diplomi di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.
3) Consentono l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma Isef, le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.
4) Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: “titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”.
La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del Paese in cui è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari, secondo l’apposita dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità consolare italiana competente per territorio.
Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
Per l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

e) Posti di personale educativo:
1. Consentono l’accesso, la laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/1990, n. 341, art. 3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, commi 1 e 3), purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.
In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’inserimento in graduatoria a coloro che abbiano ottenuto l’accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2009-2011 in virtù delle disposizioni particolari di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), II capoverso del D.M. n. 53/2007.

2. Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002 e con la laurea in Scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno.
3. I titoli di studio conseguiti all’estero, con eccezione di quello previsto per l’accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C), comma 1 della tabella di valutazione annessa al regolamento emanato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente autorità diplomatica italiana.
4. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita al 1° settembre 2011, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2, del regolamento che prevede, inoltre, che qualora il candidato maturi il limite d’età dei 65 anni nel corso del primo anno di validità della graduatoria, viene depennato con decorrenza dall’anno scolastico successivo;
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego – tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992 – che l’Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

2. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono:

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del regolamento.

3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4 – Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto – Moduli di domanda – Tabelle di valutazione dei titoli
1. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III fascia sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2, A/2-bis e B secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. L’inclusione nelle graduatorie delle scuole sarà disposta, per tutti gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo Mod. B, di cui al successivo art. 6, comma 6.
3. Per gli aspiranti all’inclusione in graduatorie di II e III fascia i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1 e A/2 e A/2-bis previsti dalla presente procedura.
4. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per l’a.s. 2010/2011, purché presentino domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nei modelli A/1, A/2 e A/2-bis il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie di insegnamento sulla base dei titoli presentati, con termine di scadenza 30 giugno 2009, in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011. Per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media, la dichiarazione riguarderà anche il punteggio relativo ai titoli artistico-professionali, nonché quello con il quale gli interessati sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di sostegno. Tale autocertificazione sarà sottoposta ad obbligatorio controllo, mediante specifica funzione, da parte dei dirigenti scolastici della scuola a cui è indirizzata la domanda di supplenza. Tale funzione sarà utilizzata anche per l’attribuzione d’ufficio del punteggio nel caso in cui l’aspirante non abbia provveduto ad indicarlo. L’aspirante dovrà, comunque, dichiarare se il punteggio, risultante a sistema, sia stato oggetto di provvedimento di variazione da parte della scuola che ha gestito la domanda nel corso del biennio 2009-2011; in tali casi il dirigente scolastico della scuola cui è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti con la scuola di precedente gestione della domanda.
Al punteggio così assegnato si aggiungeranno gli eventuali punteggi conseguenti all’ulteriore dichiarazione o presentazione, a seconda delle disposizioni di cui al successivo art. 7, di titoli conseguiti successivamente alla predetta data del 30 giugno 2009 e sino al termine di scadenza di presentazione della domanda previsto dal successivo art. 6.
Potranno essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del predetto termine del 30 giugno 2009, purché non presentati in precedenza. E’ fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riproporre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati in occasione della procedura relativa ai due precedenti bienni che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.
5. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto a partire dal 2011/2012, così come l’utilizzo dei modelli A/1, A/2 e A/2-bis, devono corrispondere alle situazioni possedute dall’aspirante, per ciascuno degli insegnamenti di cui ha titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.
E’ rispetto a tale termine che, per ciascun insegnamento interessato, l’aspirante deve considerarsi:

• incluso in graduatoria ad esaurimento (inclusione in graduatorie di I fascia d’istituto);
• abilitato (inclusione in II fascia di graduatoria d’istituto);
• in possesso del solo titolo di studio (inclusione in III fascia di graduatoria d’istituto).

Conseguentemente all’interrelazione e al sovrapporsi dei tempi operativi di definizione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e di istituto, gli aspiranti che, ai sensi del D.M. n. 44/2011 abbiano presentato domanda di scioglimento della riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed abbiano compilato correttamente la sez. B del modello B – scelta delle istituzioni scolastiche, otterranno, per via automatica, non appena pubblicate in via definitiva le predette graduatorie ad esaurimento, la valorizzazione di tale loro posizione nelle graduatorie di istituto di I fascia, rendendo a tal fine inefficace, per gli insegnamenti per cui è stata conseguita l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 la domanda di inclusione nelle graduatorie d’istituto di II e di III fascia.
Il personale, invece, che, pur inserito nella graduatoria ad esaurimento, abbia omesso di presentare domanda di aggiornamento o conferma ai sensi e nei termini del D.M. n. 44/2011, alla data di scadenza di presentazione delle domande per le graduatorie di circolo e di istituto, può, essendo in possesso di abilitazione, presentare domanda di inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in quanto dal 1° settembre 2011, non risulterà più incluso in graduatoria ad esaurimento.
6. Il modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 2.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab. 2, al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 (annessa quale Tab. 2 anche al presente provvedimento). Per gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media” è utilizzata la specifica tabella allegata, quale Tab. 3 al predetto D.M. e annessa quale Tab. 3 anche al presente provvedimento.
Nell’applicazione delle tabelle annesse al predetto D.M. sono valide le relative istruzioni e specificazioni in materia di valutazione dei titoli impartite a chiarimento dell’attribuzione dei punteggi per le graduatorie ad esaurimento.
7. Il modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:

• aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del biennio 2009-2011;
• aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del biennio 2009-2011;
• il modello A/2-bis deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia sia per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia del precedente biennio 2009-2011 che per nuovi insegnamenti.

8. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento gli aspiranti che hanno titolo all’inclusione in terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, ivi inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al regolamento e annessa quale Tab. 1 al presente provvedimento.
9. Il modello B, di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte ai fini dell’inclusione nelle relative graduatorie di circolo e d’istituto, deve essere presentato secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, da tutti gli aspiranti ivi compresi gli aspiranti inclusi in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto della sola presentazione del predetto modello B, correttamente compilato, conseguono l’inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.
10. Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:

a) per la richiesta di inclusione solo in graduatoria di I fascia deve essere presentato, secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, esclusivamente il modello B;
b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia devono essere presentati il modello A/1 e il modello B, quest’ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6;
c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia devono essere presentati il modello A/2 o il Mod. A/2-bis e il modello B, quest’ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6.

L’aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve presentare un solo modello B indicando, nei limiti numerici precisati nel successivo art. 5 le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie medesime.
11. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art. 6 del regolamento con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno di terza fascia nelle scuole secondarie di secondo grado che – al fine di uniformarsi al parere reso dal Cnpi in data 30 novembre 2010 sullo “Schema di regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso ai sensi dell’art. 64, comma 4, lett. a) della legge n. 133/2008 – vengono costituiti in unico elenco senza alcuna suddivisione in aree disciplinari. La costituzione degli elenchi di sostegno avviene secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo alla I, II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
12. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono per i relativi insegnamenti, previa presentazione del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.
Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini del conseguimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti interessati per cui possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi modelli A/1, A/2 e A/2-bis, ferma restando l’unicità di presentazione del modello B, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo, oltre che l’inclusione con riserva in I fascia, l’inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.

Art. 5 Scelta della provincia e delle sedi scolastiche
1. La scelta della provincia in cui richiedere l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e il numero massimo di scuole richiedibili in tale provincia sono disciplinati dall’art. 5, commi 6, 7 e 8, del regolamento.
Ai sensi delle predette disposizioni, l’aspirante può richiedere, tramite la compilazione del modello B secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici. Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per la realizzabilità della predetta previsione, per carenza numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica o, comunque, per rilevanti ragioni di carattere organizzativo, le competenti Direzioni regionali possono disporre, con proprio motivato provvedimento da pubblicare tempestivamente nei rispettivi siti internet regionali e provinciali che per tali province gli aspiranti medesimi possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.
Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l’ordine con cui l’aspirante le ha elencate nel modello B.
Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli uffici scolastici delle province di Trento, Bolzano e della regione Valle d’Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.
2. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche col limite di 2 circoli didattici in cui essere chiamati con priorità con le particolari e celeri modalità d’interpello previste al successivo art. 11, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall’art. 5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7, del regolamento.
3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l’indicazione relativa ad istituto comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e primaria, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado.
Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell’istituto onnicomprensivo medesimo.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto

A) Disposizioni comuni
1. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1, A/2 e A/2-bis devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’avviso dell’avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà pubblicato sul sito web del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it) e sulla rete intranet, così come previsto dal successivo art. 13, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5; indirizzandoli ad una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante. Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel modello B, le cui modalità di invio sono precisate nel successivo comma 6.
3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata R/r ovvero consegnati a mano all’istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente.
4. Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici, ai fini di cui ai commi precedenti, l’istituzione scolastica indicata per prima, cui è indirizzata la domanda, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. Gli aspiranti ad insegnamenti esclusivamente della scuola dell’infanzia o primaria possono considerare a tal fine, di pari grado, i circoli didattici e gli istituti comprensivi e, pertanto, possono indicare, per primi, anche circoli didattici.
5. Gli aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno di cui al precedente articolo 2 e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali, indicando come prima sede la/le predetta/e istituzione/i speciale/i nel relativo modello B nel limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del precedente art. 5. In tali casi gli aspiranti dovranno tassativamente indirizzare il relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che provvederanno alla gestione complessiva della domanda dell’aspirante.

B) Mod. B – Scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche
6. Per tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto la scelta delle istituzioni scolastiche di cui al Mod. B, viene effettuata esclusivamente con modalità web, conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, nel periodo compreso tra il 18 luglio 2011 e le ore 14,00 del 26 agosto 2011. Il Mod. B deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i modelli A/1, A/2 e A/2-bis; coloro che hanno titolo esclusivamente all’inclusione in I fascia di istituto, in quanto inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, possono presentare il suddetto modello B ad una qualsiasi istituzione scolastica della provincia prescelta, secondo le indicazioni riportate nella nota 1 al medesimo modello.
A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l’utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

a) registrazione(esclusivamente per coloro che accedono per la prima volta alle istanze on line) – Tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un’istituzione scolastica, viene effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – Presentazione delle istanze via web – Registrazione”, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
b) inserimento della dichiarazione sostitutiva via web – Detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata, “Istanze on line – Presentazione delle istanze via web – Inserimento Mod. B”, che sarà presente sul sito internet del Ministero.

Art. 7 – Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli
1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note – che fanno parte integrante del presente provvedimento – sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
2. E’ ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.
3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l’obbligo di documentazione relativamente a:

• titoli artistici prodotti dai candidati di “strumento musicale nella scuola media”, secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente art. 4, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente art. 4, comma 4, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto dell’a.s. 2008/2009, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;
• titoli di studio conseguiti all’estero (v. precedente art. 2, comma 3);
• corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all’insegnamento di conversazione in lingua estera (v. precedente art. 2, lett. g);
• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione europea (nota 2 al punto D della tabella di valutazione annessa al regolamento);
• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 19 al punto D della tabella di valutazione annessa al regolamento).

4. In occasione dell’attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi.
5. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
6. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall’aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.
7. Il dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

Art. 8 – Esclusioni – Regolarizzazioni
1. Non è ammessa a valutazione la domanda:

a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6;
b) priva della firma dell’aspirante;
c) dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.
3. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse., ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, di cui al comma 1 del precedente art. 5.
4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5. E’ escluso dalle graduatorie l’aspirante che dichiari nuovamente o riproduca titoli valutabili già presentati in occasione delle procedura relativa ai bienni 2007-2009 e 2009-2011, secondo quanto previsto dal comma 4, ultimo capoverso del precedente art. 4.
6. E’ escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del successivo comma 7, l’aspirante che non fornisca le indicazioni relative alle modalità per ricevere le comunicazioni, espressamente previste dal comma 4 del successivo art. 11.
7. E’ ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l’adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

Art. 9 – Pubblicazione graduatorie – Reclami – Ricorsi
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva le graduatorie di circolo e d’istituto di prima fascia e in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo – secondo le disposizioni e nei termini di cui all’articolo 5, comma 9, del regolamento – che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 6. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
2. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Avverso la stipula dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Anche avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 e seguenti del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, eventualmente previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall’art. 130 e seguenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 10 – Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del regolamento, le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’art. 4 del regolamento;
c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8, comma 2, del regolamento.

2. Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
3. L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
5. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, devono essere comunicate al sistema informativo, secondo le specifiche istruzioni che saranno fornite nella relativa guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono secondo le ipotesi descritte dal medesimo art. 12.

Art. 11 – Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “Vivifacile” che prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:

a) messaggio Sms via cellulare, finalizzato ad informare l’aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b);
b) messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (Pec) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (Pel).

2. L’utilizzo della procedura “Vivifacile” è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo, comunque, conto che:

a) per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso;
b) per le supplenze pari o superiori a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

• i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
• il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
• le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve, inoltre, contenere:

• l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
• la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

4. L’utilizzazione della procedura di convocazione “Vivifacile” comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello B di scelta delle sedi sia il numero di telefono cellulare che l’indirizzo di posta elettronica (Pel o Pec). Nel caso in cui l’aspirante non disponga, anche temporaneamente della posta elettronica, certificata o meno, questi, una volta ricevuto il messaggio sms, deve prendere contatto con la scuola telefonicamente.
5. Nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma “Vivifacile” possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell’articolo 11 del D.M. n. 56 del 28 maggio 2009 ma assicurando, comunque, che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 12 – Sanzioni
1. L’art. 8 del regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:

• rinuncia ad una proposta di assunzione;
• mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione;
• abbandono del servizio.

2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue:

– ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dalle lettere b) e c) punto 1 del predetto art. 8 del regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
4. Non rientrano nella fattispecie dell’abbandono sanzionabile ai sensi del presente articolo, le ipotesi che consentono di lasciare una supplenza per accettarne un’altra, previste dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del regolamento.

Art. 13 – Disposizioni finali
1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella rete intranet.
2. Tutti i modelli allegati al presente provvedimento fanno parte integrante dello stesso.

Liborio Butera:

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