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Periti industriali – In arrivo il nuovo codice deontologico

Dopo il Regolamento (pubblicato sul bollettino ufficiale del ministero della giustizia il 31/01/13) sui requisiti e i criteri per designare i futuri «giudici» amministrativi e l’aggiornamento sulle modalità dei procedimenti sanzionatori arriva, infatti, il terzo e ultimo tassello a comporre il mosaico dell’ azione disciplinare: le norme di deontologia professionale che i periti industriali e i periti industriali laureati dovranno osservare nell’esercizio della professione.
Pena sanzioni disciplinari.
Una rivisitazione necessaria alla luce delle liberalizzazioni tariffarie, della pubblicità professionale, delle future società tra professionisti e dei nuovi obblighi imposti dalla riforma delle professioni (dpr 137/12).
Ma anche con uno sguardo puntuale alle nuove esigenze nello svolgimento della professione. Diverse quindi le novità per il nuovo testo approvato nel corso dell’ultima seduta di consiglio.
La prima è relativa al raggio di estensione del futuro codice di condotta: questo dovrà essere tenuto in considerazione non solo dagli iscritti all’albo, ma anche dai tirocinanti e dalle future società tra professionisti iscritte all’albo che saranno chiamati a collaborare con i consigli territoriali «per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nelle presenti norme di deontologia». Ma è soprattutto lo spettro delle azioni che costituiscono illecito disciplinare ad allargarsi, come il sottrarsi agli adempimenti previsti per la formazione continua d’ora in poi un obbligo per il professionista:
il mancato aggiornamento comporta, infatti, un danno al decoro e al prestigio della professione e quindi è soggetto a sanzioni. Espressamente inserita nel codice, poi, una norma ampiamente confermata dalla legislazione vigente che prevede censure anche per il professionista che non versa la tassa stabilita annualmente dal collegio di funzionamento. La morosità, si ribadisce nel nuovo Codice, «costituisce illecito disciplinare, determinandone la sospensione a tempo indeterminato». Invece l’evasione fi scale sui redditi professionali o le eventuali inadempienze rispetto ai doveri nei confronti della cassa di previdenza costituiscono illecito disciplinare da sottoporre, però, alla valutazione del collegio di disciplina. E poi, ancora, censurabili l’inosservanza a tutti gli altri adempimenti cui, per legge, dovrà assolvere il professionista, dall’assicurazione obbligatoria per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionali, anche relativi a custodia di documenti e valori, all’obbligo di pattuire un compenso di massima al momento dell’incarico rendendolo noto nel preventivo e infi ne alla possibilità di fare qualsiasi forma di pubblicità informativa, purché sia «veritiera e corretta», non violi il segreto professionale e non sia «equivoca, ingannevole o denigratoria». Infi ne, tra le altre novità, un passaggio relativo ai doveri morali del professionista.
È previsto, infatti, un eventuale intervento della categoria a sostegno di una famiglia dove viene a mancare il perito industriale oppure nel caso in cui ne venga impedita l’attività professionale. L’unica precisazione del caso è che il professionista sostituito «deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi e dei clienti». Ovviamente qualsiasi provvedimento disciplinare, d’ora in poi, sarà intrapreso dai competenti consigli di disciplina territoriali. Una delle novità principali della riforma Severino è quella di aver innovato il regime disciplinare nelle libere professioni creando un nuovo organo: il Consiglio di disciplina territoriale, rimanendo il Consiglio nazionale organo giurisdizionale cui fare eventualmente ricorso.

ItaliaOggi

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