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L’esclusione dei diplomati magistrali dalla II fascia delle graduatorie di istituto è stata dichiarata illegittima

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci da Marco Baldo circa l’abilitazione del diploma magistrale, ecco cosa scrive.

La sentenza ha annullato il D.M. n. 62 del 2011 dove impedisce ai diplomati magistrale di accedere alla II fascia delle graduatorie di istituto in quanto illegittima poiché il diploma è abilitante.

Come mai il miur non ha reso nota la sentenza? Aggiunge all’illegittimità del DM 62 l’omissione di porvi rimedio immediato?

Ecco il testo nella parte che interessa:

Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l’anno scolastico 2001-2002.

Marco Baldo

Liborio Butera:

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  • Volevo far notare al Signor Baldo una piccola imprecisione nel suo articolo; purtroppo quello che è riportato, di cui eravamo già al corrente ma tacevamo in virtù della via non definitiva, non è una sentenza del Consiglio di Stato, ma semplicemente un parere del Consiglio di stato in relazione ad uin ricorso presentato al Presidente della Repubblica in occasione del vecchio aggiornamento di graduatorie. Il Sig. Baldo si chiede come mai il miur non ne sia a conoscenza o taccia, in effetti trattandosi di parere non è necessaria la notifica all' avvocatura, se si fosse trattato di sentenza allora sarebbe stato più difficile per il MIUR disapplicarla. Purtroppo ad oggi non vi è notizia su quando la sentenza relativa all' affare indicato verrà emessa e quindi sarebbe stato più vantaggioso a nostro avviso aspettare a giocare un asso e tenerlo nella manica per il futuro prossimo.
    Resta il fatto che sia questo parere che la sentenza del TAR di Torino chiariscono una volta per tutte che i PAS per i diplomati non hanno motivo. Più che chiedersi se il Miur l'ha letta io la manderei ai rettori delle università.

  • Ciao Barbara
    non è esattamente così. Dal 2009 i pareri del CdS in relazione ai ricorsi al PdR sono vincolanti.
    Questo è possibile perché la Legge 69/2009 art. 69 ha modificato la procedura dei ricorsi al PdR, in particolare ha modificato l'art. 14 del DPR 1199 del 1971 come segue:

    «Art. 14 (Decisione del ricorso straordinario). - La decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato.
    [Abrogato].
    Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicita' nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
    Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, puo' provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.».

    Quindi il MIUR ha omesso di applicare la Legge. Avrebbe dovuto TASSATIVAMENTE trasformare il parere in decreto entro 30 giorni.

    Ora, comunque, trattandosi di un provvedimento che riguarda un regolamento generale, TUTTI coloro che sono interessati (pertanto tutti i diplomati magistrale illegittimamente inseriti in III fascia e non in II come da loro diritto) possono chiedere che il MIUR provveda subito a dare seguito alla decisione del CdS.

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