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Lavorare mentre si è in malattia è motivo di licenziamento

Da qualche tempo a questa parte la Corte di Cassazione si sta occupando sempre di più di dipendendi, sia statali che del settore privitato. Di recente la Suprema Corte ha sancito che lavorare durante il periodo di malattia è motivo di licenziamento. Lo ha fatto con la sentenza n. 586 del 15/01/2016 dando ragione al datore di lavoro e quindi legittimandone il licenziamento del dipendente “infedele”.

I fatti

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi da un dipendente del settore privato in precedenza licenziato dal suo datore di lavoro il quale aveva troncato il loro rapporto perchè lo accusava che durante il periodo di malattia si recava presso il bar gestito dalla moglie e l’aiutava in alcune mansioni.

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento appellandosi prima al Tribunale, sostenendo che non vi era giusta causa poichè la sua patologia gli permetteva di uscire a qualsiasi ora della giornata e il fatto di recarsi al bar della moglie non provava che svolgesse una seconda attività. Motivazioni bocciate dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello poi, costringendolo a rivolgersi alla Suprema Corte, ma ottenendo il medesimo risultato. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato quanto stabilito dai loro colleghi nei precedenti gradi di giudizio.

La stessa Corte ha considerato motivo di prova (e quindi legittimato) la relazione dell’investigatore privato, assunto dal datore di lavoro, che ha documentato le accuse e non ha accolto le motivazioni del dipendente licenziato che per confutare  i fatti ha basato la propria difesa sulla particolarità della patologia che, peraltro, non gli permetteva di svolgere nessun tipo di attività, nemmeno la più leggera.

La Corte ha bocciato anche il richiamo da parte della difesa del lavoratore licenziato, di una precendete sentenza, la numero 6375/2011, poichè in quel caso il lavoratore venne riassunto perchè la Cassazione stabilì che in quel preciso momento il lavoratore si trovava a svolgere normali atti della vita quotidiana, con espressa esclusione dell’attività lavorativa presso terzi.

Liborio Butera:
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