Tabella valutazione titoli ATA
scuola

Ecco come calcolare il punteggio per il profilo ATA di collaboratore scolastico

Oggi pubblichiamo la tabella relativa al calcolo del punteggio per il profilo di collaboratore scolastico. Si tratta dell’Allegato A/5 ovviamente la tabella di valutazione si riferisce alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico

A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :
– media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
– ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9.
– per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 .
– qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 . (2) Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole.

B) TITOLI DI SERVIZIO

2) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in : a) Scuole dell’infanzia : statali, nelle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole primarie : statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica : statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero;
Istituzioni convittuali; d) Scuole non statali paritarie (1) (5) (6) (8), per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50
3) Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3) ; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi
compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (5) (6) (8),
per ogni anno: PUNTI 1,80 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a
un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15
4) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1) (5), per ogni anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la
conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero.
Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.
(3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1°livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).
Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1°livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
(4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero all’attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell’art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell’ Istruzione per il personale da inviare all’estero.
(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31.12.1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di
impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente .
Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali , per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente Decreto per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL” ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3, Eipass e MCAS.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.
(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va richiesto dall’aspirante con uno soltanto dei servizi
coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.