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    Categories: precari

Supplenze brevi: e’ illegittimo dividere le classi e sdoppiare le compresenze!

Fate girare nelle vostre scuole questa nota che chiarisce una volta per tutte la necessità di chiamare i supplenti l’illegittimità di dividere le classi, di utilizzare le ore di compresenza e/o i colleghi di sostegno per supplire i colleghi assenti: una conferma di quello che sosteniamo, con forza, da tempo.
In riferimento alla C.M. n. 9839 dell’8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Oggetto: supplenze brevi

Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del C.C.N.L. dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente , ancorché brevi, ne risulta consequenziale.

Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.

Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M..

Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.

Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE

FRANCO INGLESE


Liborio Butera:

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  • Ma se la dirigengenza sostiene che si faticano a trovate supplenti per brevi periodi che si fa?Soldi per pagare le supplenze a pagamento non ce ne sono!

  • "Il docente di sostegno può sostituire il docente curricolare assente della classe, in quanto il sostegno è sulla classe e non sul singolo alunno disabile "..così mi sono sentita dire dalla mia dirigente scolastica

  • Questo è vero. Il problema si ha quando l'ins. di sostegno viene utilizzato per supplire in altre classi, allontanandolo dalla sua. Io sono stata perseguitata dal mio dirigente, ora in pensione, per questo... Mi ha perfino cambiato classe, a novembre, dandomi quella più problematica, perché mi sono rifiutata di lasciare la mia classe per andare a supplire in un'altra. Però almeno la mattina vedevo che i miei colleghi venivano liberamente spostati in altre classi, mentre io no.

  • SCUSATE MA IL DECRETO DICE L'ESATTO CONTRARIO,LEGGETE:
    Prot. n. AOODGPER 9839
    Roma, 08 novembre 2010 - Uff. III
    Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
    Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
    Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
    Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
    Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze
    Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
    Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.
    IL DIRETTORE GENERALE - f.to Luciano Chiappetta

    • La nota evidenzia che i dirigenti che non hanno a disposizione il personale in esubero, con ore a disposizione eccetera... può nominare un supplente anche per periodi inferiori ai 5 giorni. "Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze"

      SOLO in casi eccezionali quelli in compresenza: "Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".

  • l'anno scorso mi capitava spesso (e del resto anch'io mi sono assentata molte volte, dunque non voglio assolutamente "giudicare"in tal senso) di sostituire docenti assenti nella mia classe, ma anche di rivoluzionare completamente il mio orario (ero su due classi) passando intere mattinate nella classe scoperta e recuperando poi in modo sghembo e "non-ufficiale". capitava almeno una volta ogni 15 giorni. una collega si è assentata per malattia per due settimane di seguito e la supplente veniva nominata giorno per giorno, in modo da poter utilizzare il sostegno e ricorrere alla divisione della classe nelle mattine in cui era possibile. con il dirigente dell'istituto comprensivo ho avuto poco a che fare,. decideva tutto una vicepreside che per inciso ho sempre trovato particolarmente sgradevole, e fintamente "professionale".

  • Già ... questa C.M. n. 9839 dell’8 novembre 2010 l'abbiamo letta e riletta più volte!!! ... l'abbiamo citata fino all'esasperazione durante i collegi dei docenti! ... ma, di fronte alla logica del risparmio, "fatta la legge, trovato l'inganno"!!!! ... anche perchè non esistono sanzioni per i Dirigenti che non la rispettano, ma premi per chi risparmia sulle supplenze brevi!

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