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Importante – Congedo per assistenza familiari con handicap ai fini di ricostruzione della carriera

Comunichiamo che, a seguito delle nostre rimostranze e sollecitazioni,   sul portale web intranet del Ministero è stato rimosso dall’Evidenza l’Avviso del 23 ottobre 2012  “Ricostruzione carriera personale comparto scuola” con il quale si affermava che non erano utili ai fini della progressione economica i periodi di assenza dovuti al Congedo per assistenza ai familiari con handicap in situazione di gravità.

Abbiamo immediatamente richiesto, con una nota di protesta inviata il 25 ottobre u.s. al Direttore Generale D.G. Sistemi Informativi Dott. Emanuele Fidora,  il ritiro della comunicazione e la conseguente rettifica delle funzioni SIDI predisposte in quanto palesemente contrastanti con la normativa in vigore.

A supporto della richiesta abbiamo richiamato le disposizioni che sono state diramate sulla materia dalle quali risultava evidente come le indicazioni impartite con il comunicato del MIUR  violassero il dettato normativo, la giurisprudenza,  nonché le circolari applicative che dal 2008 si sono succedute fino ad oggi

Ad ogni buon fine e per conoscenza delle strutture riportiamo di seguito una sintesi normativa dei riflessi sul trattamento economico e normativo dei periodi di congedo citati :
– l’art. 43 del D.Lvo 151/2001  rimanda alle disposizioni ex articolo 34, comma 5 che prevede: “ I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”;
– con  Parere n. 3389 del 2005 il Consiglio di Stato ha chiarito che “i periodi di congedo sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità”;
– con Sentenza n. 158 del 2007 “la Corte Costituzionale  definisce il congedo ex art. 42 del D.lvo 151/2001 come “congedo straordinario retribuito”;
–  con Parere n. 21/08 del 18.3.2008  il Dipartimento della funzione pubblica  alla luce della giurisprudenza soprarichiamata   ha affermato che “I periodi di congedo sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità”;
– con Circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica, all’ art. 3 lettera d) – secondo capoverso, ha ribadito a chiare lettere  che “Ai sensi del comma 5 quinquies dell’art. 42 del D.Lvo 151/2001, i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità.”

CISL -Scuola

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