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    Categories: scuola

Ecco i nuovi parametri per la formazione delle classi e degli organici

Criteri generali:
a)”nella formazione delle classi va assicurata la coerenza con il piano di riorganizzazione dellarete scolastica nonché il rispetto del limite costituito dall’organico complessivamente assegnato dai D.I. a ciascuna Regione e ciascuna Provincia.”
b)le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite esclusivamente in ragione degli alunni iscritti. Gli alunni sono assegnati alle classi solo successivamente sulla base dell’offerta formativa e comunque nel limite delle risorse assegnate
c)nel successivo organico di fatto si dovrà assicurare, quanto più possibile, la coincidenza con le classi definite in organico di diritto. A tal fine è consentito derogare al numero massimo e minimo di alunni in misura non superiore al 10%
d)i Dirigenti scolastici potranno disporre in organico di fatto incre menti del numero della classi solo in presenza di inderogabili necessità dovute all’aumento effettivo del numero degli alunni, ma previa autorizzazione da parte del Direttore Scolastico Regionale;
e)rimane vincolante il rispetto delle disposizioni relative al numero massimo di alunni per classe, in caso di limitate dimensioni delle aule, ed il rispetto delle norme sulla sicurezza (espressamente richiamate nelle circolare)
f)i Dirigenti dell’amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei parametri.
Costituzione classi con alunni con disabilità.
Le classi di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, sono costituite con non più di 20 alunni a condizione che sia es plicitata e motivata la necessità di riduzione numerica di ciascuna classe. Tenendo però conto che comunque, la costituzione di classi e sezioni, deve essere effettuata nel limite della dotazione organica complessivamente assegnata, ne consegue che la cost ituzione delle classi può essere effettuata
anche in deroga al suddetto parametro di 20 alunni se non si sta dentro il tetto massimo. In ogni caso mai con più di 25 alunni.
Nella Circolare ministeriale si raccomanda di evitare la costituzione di classi con più di 20 alunni.
Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura.
I direttori regionali possono autorizzare la costituzione di classi di scuola primaria e media presso ospedali e istituti di cura per i minori portatori di handicap soggetti all’obbligo scolastico impediti temporaneamente a frequentare la scuola per un periodo non inferiore a 30 gg. di lezione. Sono ammessi anche altri alunni in day hospital e vanno individuate le forme organizzative più idonee.
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
La dotazione organica e l’organizzazione è quella definita dal DM 25 ottobre 2007. Sull’educazione degli adulti (CPIA) è stata ripetutamente rinviata l’emanazione di uno specifico nuovo regolamento sempre in attuazione dell’art. 64 della legge 133/08, per cui, in attesa, è confermata la stessa dotazione organica di diritto del 2011-2012.

FLC CGIL

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