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TFA – Ecco il decreto ministeriale (11/11/2011) che avvia i corsi per la scuola primaria e dell’infanzia

Finalmente sono stati pubblicati i decreti relativi al TFA, sono a firma dell’ex ministro Gelmini a testimoniace che (hainoi) c’è continuità. Si tratta di due provvedimenti distinti, quello che pubblichiamo qui di seguito riguarda la scuola dell’infanzia e la primaria. In un sucecssivivo post pubblicheremo il secondo decreto

Decreto Ministeriale 11 novembre 2011

Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola

materna di cui all’articolo 15, comma 16, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla “Definizione della disciplina dei

requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” e, in

particolare, l’articolo 15, comma 16 che prevede la possibilità per i diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi

del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 di conseguire l’abilitazione per la scuola

dell’infanzia e per la scuola primaria mediante la frequenza di percorsi formativi attivati dalle facoltà di scienze della formazione e da altre facoltà autorizzate dal

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad attivare il corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 concernente “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità scolastica;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma

dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89 concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola

dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6

agosto 2008, n.133″ e, in particolare l’articolo 1, comma 3;

VISTO il decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8 “Programma di esame concorso magistrale”;

VISTO il decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 “Programma di esame dei concorsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna e

per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale”

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia

didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509″;

RITENUTA la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai percorsi riservati ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 16, del decreto del

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249:

D E C R E T A:

ART. 1

1. Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, di seguito denominato

Decreto, possono attivare, ai sensi dell’articolo 15, comma 16 del medesimo Decreto, distinti percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento

dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna, ovvero nella scuola

elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997.
2. L’ammissione a ciascun percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui all’articolo 2.
3. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all’articolo 2 del Decreto. La tabella A definisce i crediti

formativi e i risultati di apprendimento da raggiungere, con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, del Decreto, ovvero:
a) l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”, di seguito denominato

QCER adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione ed è

svolta rispettivamente dagli Atenei o certificata da Enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero tramite Istituzioni appositamente incaricate, dai

Governi dei Paesi nei quali la lingua inglese è lingua ufficiale;
b) l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze

attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in

generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali

devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibilità;
c) l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n.

104 e successive modificazioni e integrazioni e delle competenze didattiche atte a favorire gli apprendimenti degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento, ai sensi

della legge 8 ottobre, 2010, n. 170.
4. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell’esito positivo dell’esame finale di

cui all’articolo 9.
5. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare

dell’insegnamento.
6. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all’esame

finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti.
7. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante per il rispettivo grado di scuola e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato

originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite.
8. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale. Il punteggio complessivo,

espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.
9. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell’abilitazione.
ART. 2

(Accesso ai percorsi di abilitazione)

1. L’ammissione degli studenti ai percorsi di cui all’articolo 1 avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto, che

integrano le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 16, del Decreto.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che attivano i percorsi curano lo svolgimento delle prove d’accesso.
3. Possono partecipare alle prove di accesso esclusivamente i diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del

decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, purché non già in possesso di titolo utile

all’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o all’iscrizione nella II fascia delle

graduatorie di istituito di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007.
4. Le prove di accesso hanno per oggetto rispettivamente i programmi di cui decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 e al decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n.

8, integrati dalle indicazioni nazionali di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio

2007, “Indicazioni per il curricolo”.
5. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso consta di:
a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
c) una prova orale.
6. Il test preliminare di cui al comma 6, lettera a), si svolge in base a un calendario fissato con Decreto Direttoriale della competente Direzione generale del Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con cui è altresì fissata la data entro la quale i candidati debbano presentare la domanda di iscrizione alla prova di

accesso.
7. Il test preliminare mira a verificare le conoscenze didattiche, pedagogiche e disciplinari di cui al comma 4, relativamente alla scuola dell’infanzia o alla scuola primaria.
8. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve indicare l’unica corretta. Un numero pari

a 10 quesiti è volto a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti a

quanto disposto al comma 7.
9. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.
10. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.
11. L’articolazione della prova scritta di cui al comma 5, lettera b), valutata in trentesimi, è stabilita dalle università secondo i seguenti criteri:
d) la prova verifica le conoscenze di cui al comma 4, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non può pertanto

prevedere domande a risposta chiusa;
e) nel caso di abilitazione per la scuola primaria, è integrata da una prova specifica in lingua inglese di livello B1 del QCER.
12. Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 5 lettera c), il candidato deve conseguire un voto nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di cui al

comma 11 lettera b), il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova in lingua inglese, ciascuno dei quali deve

essere comunque non inferiore a 21/30.
13. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità della scuola

dell’infanzia e della scuola primaria. Nel caso della scuola primaria, la prova contempla una parte in lingua inglese di livello B1 del QCER.
14. Sono ammessi ai percorsi di cui all’articolo 1 i candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni non inferiore a 21/30

per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale.
15. La graduatoria degli ammessi ai percorsi non può essere in nessun caso integrata con altri candidati.
ART. 3

(Bando per la procedura di accesso)

1) Per l’accesso ai percorsi di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna università emana il relativo bando che prevede:
a) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del

procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
b) le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità

in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,

n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
c) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.
ART.4

(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)

1) Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio

1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
ART.5

(Validità dei titoli)

1) I titoli conseguiti al termine dei percorsi di cui all’articolo 1 danno diritto, rispettivamente per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria, all’iscrizione in II fascia

nelle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 e costituiscono requisito di ammissione alle procedure

concorsuali ai sensi dell’articolo 402 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
ART.6

(Norma finanziaria)

1) Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 novembre 2011
f.to Il Ministro

Mariastella Gelmini

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