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    Categories: scuola

Attenzione! Le attività di preparazione dell’anno scolastico (dal primo settembre all’inizio della scuola) a volte sono straordinario e vanno retribuite

Le prestazioni di lavoro che vengono effettuate dai docenti dal 1° settembre all’inizio delle lezioni rientrano nel monte ore delle attività funzionali. E quindi concorrono a pieno titolo a far maturare lo straordinario se si superano le 40 ore annue. Lo ha ricordato il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Cosenza, mettendo in guardia i presidi con una lettera inviata a tutte le scuole (prot. 424 del 6 settembre scorso). Che recepisce un documento sottoscritto dai rappresentanti di quasi tutte le sigle sindacali, prima firmataria l’Associazione nazionale docenti.
Nel documento i sindacati avevano lamentato che diversi dirigenti scolastici della provincia di Cosenza (ma il fenomeno è diffuso in tutto il paese ) avrebbero imposto ai docenti di recarsi a scuola dal 1° settembre , dunque, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, al solo fine di firmare il registro delle presenze.
E avevano fatto presente che fin da prima dell’avvento della contrattualizzazione del rapporto di lavoro il ministero dell’istruzione aveva spiegato ai dirigenti scolastici che è illegittimo pretendere dai docenti «obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole» (si veda la nota del 28/7/81 prot.1980, ancora vigente).
Le organizzazioni sindacali, inoltre, avevano ricordato che, in ogni caso, anche se deliberate dagli organi competenti, tali attività non possono comunque sforare, ai sensi del contratto di lavoro vigente, le 40 ore annue. L’articolo 29 del contratto prevede, infatti, un impegno massimo dei docenti per «la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali…fino a 40 ore annue». Di conseguenza, ogni ulteriore attività (oltre le 40 ore) si configura come attività aggiuntiva, con conseguente onere finanziario a carico  dell’amministrazione scolastica, dato che la prestazione non può essere svolta dai docenti a titolo gratuito. A ciò va aggiunto che il contratto della scuola non prevede l’obbligatorietà dello straordinario (che va comunque retribuito), pertanto, ulteriori attività sarebbero precluse ai prof in assenza di specifica autorizzazione del dirigente.

Antimo Di Geronimo – ItaliaOggi

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