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Tesoreria unica e istituzioni scolastiche, tutte le novità

Con la Circolare n. 34/2012 del 16 novembre 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fornito indicazioni in merito all’innovazione introdotta con il decreto legge n. 95/2012, che ha stabilito l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali; ciò al fine di consentire un’applicazione uniforme sul territorio.
La Circolare n. 34 richiama il contenuto della Circolare interministeriale del Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 32 del 31 ottobre 2012, con cui sono state impartite le indicazioni operative dirette alle istituzioni scolastiche ed ai loro cassieri, in vista del trasferimento delle disponibilità liquide esigibili, depositate presso i conti bancari, sulle rispettive contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, a far data dal 12 novembre 2012.
Si consideri che l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica previsto dall’art. 7, commi 33 e 34 del decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, comporta l’obbligo per le istituzioni scolastiche di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d’Italia) e non più presso il cassiere con cui è stata stipulata la convenzione di cassa.
Il cassiere continua a svolgere operazioni di riscossione e pagamento per conto delle istituzioni scolastiche ed intrattiene i rapporti con la Banca d’Italia.
La Circolare n. 34 del 16 novembre 2012 indirizzata ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, fornisce indicazioni utili per le verifiche di cassa effettuate successivamente al 12 novembre 2012, data di entrata delle scuole nel sistema di Tesoreria unica ai sensi dell’articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
La circolare in questione evidenzia le fasi più significative della verifica di cassa:
  • individuazione dei responsabili della gestione di cassa (dirigente scolastico, dsga);
  • acquisizione di un’attestazione relativa ai conti correnti aperti presso il sistema bancario e postale, nonché riguardo al codice di contabilità speciale attribuito all’istituzione scolastica;
  • esame della convenzione disciplinante il servizio di cassa e della regolare sussistenza. verifica delle modalità di acquisizione delle entrate e dell’erogazione delle uscite e controllo, secondo il principio del campionamento (articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123), dei titoli di incasso e pagamento (reversali e mandati) dei quali si dovrà accertare la regolarità mediante il riscontro degli elementi essenziali verificando altresì che la loro emissione sia fatta in ordine strettamente cronologico e non vi siano cancellature e correzioni;
  • riscontro delle risultanze contabili emergenti dalle scritture del giornale di cassa (situazione di diritto) con quelle fornite dal sistema bancario, postale e di tesoreria (situazione di fatto);
  • acclaramento della concordanza tra la situazione di diritto e quella di fatto attraverso la c.d. “riconciliazione” delle partite sospese (titoli di pagamento inestinti, riscossioni e pagamenti non contabilizzati dalla scuola, ecc.);
  • formalizzazione della verifica di cassa mediante il verbale predisposto sull’applicativo informatico “Athena 2”.
Liborio Butera:
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