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Scuola – E adesso si potrà licenziare!

Il decreto Brunetta è stato approvato definitivamente il 4 febbraio scorso. E’ un decreto che introduce diversi provvedimenti, a nostro giudizio, vergognosi e pericolosi. Con diversi post cercheremo di metterli in evidenza, anche perchè molti docenti, preoccupati a seguire l’evoluzione della disastrosa riforma della scuola, non si sono accorti di ciò che il ministro preparava nelle segrete stanze ministeriali.

Iniziamo dunque con il mettere l’accento sulle cause che possono indurre al licenziamento di un lavoratore della scuola, intanto aumentano a dismisura i poteri dei dirigenti scolastici anche riguardo alle regole sulle responsabilità disciplinare:

alcuni tipi di sanzione (censura e sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 10 giorni) attualmente riservati agli uffici regionali saranno prerogativa esclusiva dei dirigenti.

Le norme già inserite negli ultimi contratti nazionali in tema di licenziamento per “giusta causa o per giustificato motivo” sono travalicate dal decreto Brunetta in quanto, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni o mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
c) falsità documentali o dichiarative in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
d) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o ingiuriose o comunque lesive della dignità personale altrui:
e) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, del rapporto di lavoro.

E’ previsto così il licenziamento anche per violazioni che fino ad oggi sono considerate di media gravità come la “falsa attestazione della presenza in servizio” e si attribuisce al potere dei dirigenti di sanzionare il licenziamento anche in casi non ben definibili come la “reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o ingiuriose o comunque lesive della dignità personale altrui”.
Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione formula una valutazione del personale di insufficiente rendimento. Si affaccia il rischio che chi resterà per almeno tre anni in terza fascia.